di Marina Crisafi - Due porzioni di formaggio e una confezione di wurstel per un valore di 4 euro. Era questo il misero "bottino" che un uomo, disoccupato, senza soldi né un tetto sulla testa aveva cercato di portar via da un supermercato solo per sfamarsi.
Per i giudici di merito, non c'è dubbio, la condotta, confermata dalla segnalazione di un "cliente" che lo aveva notato mentre si impossessava dei generi alimentari nascondendoli sotto la giacca, è valutabile come furto.
A nulla valgono le drammatiche condizioni dell'uomo, né il fatto che il reato, come sostenuto dal procuratore generale, era solo tentato, visto che lo stesso era stato bloccato dal personale che aveva ottenuto la pronta restituzione dei beni, e che in ogni caso sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. anche se l'imputato era "recidivo".
Gli Ermellini, però, danno ragione al pg.
Con la sentenza n. 18248/2016 (qui sotto allegata), la quinta sezione penale si discosta dalle argomentazioni della corte d'appello e conclude per la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p.
"La condizione dell'imputato e le circostanze in cui è avvenuto l'impossamento della merce dimostrano che - l'uomo - si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità".
Per cui, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Cassazione, sentenza n. 18248/2016
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