di Valeria Zeppilli - Anche quando omette di citare un teste rilevante, l'avvocato non è responsabile nei confronti del cliente se tale sua mancanza non incide sul giudizio finale.
Ad averlo precisato, recentemente, è stata la Corte di cassazione con la sentenza numero 8912/2016 depositata il 4 maggio e qui sotto allegata.
Nel caso di specie, ad aver citato in giudizio il proprio legale era stata una società che lamentava di aver perso una causa a seguito di alcune mancanze dell'avvocato, poste in essere nella fase istruttoria.
Ma, come già sancito dalla Corte d'appello, anche la Cassazione ha ritenuto che tra le omissioni del legale e l'esito sfavorevole del giudizio non c'era alcun legame.
Con un'approfondita analisi, che in sede di legittimità è stata avvalorata, il giudice del merito aveva infatti verificato che il mancato adempimento da parte dell'avvocato di alcune attività difensive non ha avuto alcuna incidenza causale sulle sorti della controversia secondo una prognosi probabilistica.
Peraltro non bisogna dimenticare che l'obbligazione che l'avvocato assume nei confronti del proprio cliente è un'obbligazione di mezzi e non certo di risultato.
Nonostante ciò non significhi prescindere dalla valutazione del comportamento tenuto dal legale nell'esecuzione della prestazione, è comunque fuori discussione che il professionista che assume un incarico presta la propra opera con l'impegno a raggiungere il risultato desiderato e non certo quello di conseguirlo: il risultato, infatti, dipende da fattori estranei dalla condotta che egli tiene.
Il ricorso del cliente insoddisfatto non può che essere respinto.
Vedi anche: La responsabilità professionale dell'avvocato. Un'anno di pronunce della Cassazione - Con raccolta di articoli e sentenze
Corte di cassazione testo sentenza numero 8912/2016• Foto: 123rf.com