di Valeria Zeppilli - Cedere le proprie quote sociali per non pagare il mantenimento della ex moglie può essere un'idea non poco rischiosa.
Tale comportamento, infatti, può integrare il reato di cui all'articolo 388 nonché quello di cui all'articolo 570, comma 2, del codice penale.
Con la sentenza numero 18437/2016, depositata il 3 maggio e qui sotto allegata, la Corte di cassazione si è infatti pronunciata in merito alla condanna per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e violazione degli obblighi di assistenza familiare subita da un padre di famiglia che, subito dopo la notifica di pignoramento da parte della ex moglie, aveva alienato le quote di una società della quale era amministratore.
Per i magistrati del merito si trattava di un chiaro strumento per tentare di sottrarsi indebitamente al pagamento, soprattutto tenendo conto della tempistica con la quale si era provveduto alla cessione.
A niente erano valsi i tentativi di ricondurre l'operazione a ragioni di carattere esclusivamente economico-aziendale: essa era un evidente atto volto a eludere dolosamente l'obbligo di corrispondere quanto dovuto all'ex moglie e alla figlia.
E anche i tentativi di ottenere una diversa pronuncia in sede di legittimità sono risultati vani: i giudici del merito hanno operato una ricostruzione della vicenda chiara e incontestabile. La condanna resta.
Corte di cassazione testo sentenza numero 18437/2016