di Marina Crisafi - Non ci sono scuse per il padre che non mantiene i figli. L'essere disoccupato e senza fissa dimora non può costituire un alibi per sottrarsi a tale obbligo. A stabilirlo è in una recente sentenza il tribunale di Udine (cfr. n. 484 del 16 febbraio 2016) confermando la condanna a carico di un uomo per il reato ex art. 570 c.p.
Nel caso di specie, il padre non aveva mai versato nulla in favore dei figli, adducendo di essere disoccupato e di non avere una casa.
Ma per i giudici, non bastano tali dichiarazioni per evitare la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Per andare esente da responsabilità penale, l'uomo infatti avrebbe dovuto allegare in giudizio elementi specifici da cui potesse emergere una "effettiva impossibilità" di contribuire al sostentamento della prole.
L'orientamento, del resto, si muove in conformità all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'essere senza lavoro o comunque in difficoltà economiche non esime da responsabilità per l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, giacché "l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen. deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti" (cfr., da ultimo, Cass. n. 15432/2016).
Per cui, l'uomo è condannato.
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