di Lucia Izzo - Integra il reato di estorsione anche la condotta del datore di lavoro che, anteriormente alla conclusione del contratto, impone al lavoratore, ovvero induce il lavoratore, ad accettare condizioni contrarie a legge ponendolo nell'alternativa di accettare quanto richiesto ovvero di subire il male minacciato
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 18727/2016 (qui sotto allegata).
Ricorre alla Corte un datore di lavoro condannato per estorsione continuata ai danni di alcuni suoi dipendenti: costui, agendo nella sua qualità di datore di lavoro e con abuso di tale qualità, mediante minaccia di licenziamento, costringeva i detti dipendenti, prima, ad accettare le condizioni lavorative loro imposte e a firmare una lettera di dimissioni in bianco, poi, a svolgere di fatto attività lavorativa quotidiana e a tempo pieno, pur risultando gli stessi assunti con un contratto a tempo parziale, e a non fruire di ferie, contributi e TFR, costringendoli altresì ad accettare un compenso inferiore a quello che avrebbe dovuto essere loro erogato.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell'imprenditore, premettendo che l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è duplice: la norma persegue l'interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio e, nel contempo, alla libertà di autodeterminazione.
L'evento finale della disposizione patrimoniale lesiva del patrimonio proviene, infatti, dalla stessa vittima ed è il risultato di una situazione di costrizione determinata dalla violenza o dalla minaccia del soggetto agente.
In particolare, il potere di autodeterminazione della vittima non è completamente annullato, ma è, tuttavia, limitato in maniera considerevole: in altri termini, il soggetto passivo dell'estorsione è posto nell'alternativa dì far conseguire all'agente il vantaggio economico voluto ovvero di subire un pregiudizio diretto e immediato (tamen coactus, voluit).
In questa prospettiva, chiarisce il Collegio, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite può assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato sia quello di coartare l'altrui volontà; in tal caso, l'ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il fine cui è diretto.
Allo stesso modo, la prospettazione di un male ingiusto può integrare il delitto di estorsione, poiché la nota pregnante di tale delitto consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta .
Si spiega così perché la "minaccia", da cui consegue la coazione della persona offesa, possa presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di semplice esortazione e di consiglio.
Ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è, infatti, il proposito voluto dal soggetto agente, inteso a perseguire un ingiusto profitto con altrui danno, nonché l'idoneità del mezzo adoperato alla coartazione della capacità di autodeterminazione del soggetto agente.
Nel caso di specie viene tracciato un quadro globale da cui emerge il timore dei dipendenti, in ragione della particolare situazione del mercato del lavoro nel territorio, in presenza di comportamenti certamente prevaricatori del datore di lavoro, sì da rendere evidente che, anche nel caso in cui sin dal momento di instaurazione del rapporto il lavoratore avesse "accettato" di non rivendicare i propri diritti, tale accettazione non era libera, ma condizionata dall'assenza di possibilità alternative di lavoro.
La Suprema Corte è costante nel ritenere che un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso che quest'ultimo accetti una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, non esclude la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia, poiché anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui tende.
Nelle vicende in esame, i giudici di merito hanno ampiamente elencato e descritto i comportamenti prevaricatori del datore di lavoro in spregio dei diritti dei lavoratori dimostrando che l'imputato si è costantemente avvalso della situazione del mercato del lavoro ad esso particolarmente favorevole e, dall'altro che il potere di autodeterminazione dei lavoratori è stato compromesso dalla minaccia larvata, ma non per questo meno grave e immanente, di avvalersi di siffatta situazione.
Anzi, l'imputato non ha contestato la veridicità di quanto riferito dalle persone offese, ma ha sostenuto che l'accordo intervenuto prima dell'assunzione tra i tre dipendenti e il datore di lavoro esclude la sussistenza del necessario requisito della minaccia di un male ingiusto, che solo può integrare la fattispecie estorsiva.
Tale rilievo difensivo (secondo cui i tre dipendenti erano liberi di scegliere se prestare attività lavorativa alle condizioni onerose offerte dall'imputato o cercare opportunità lavorative altrove) non ha pregio, posto che il termine "accordo" è un mero eufemismo per indicare le condizioni unilateralmente decise dal datore di lavoro e nel caso di specie palesemente inique ed estorsive.
La circostanza che dopo essere stati licenziati, i dipendenti non abbiano avuto difficoltà a trovare un nuovo lavoro, non esclude la condizione di soggezione che gli stessi vivevano nel momento in cui prestavano attività lavorativa per l'imputato, che agitava lo spettro del licenziamento per costringerli ad accettare condizioni lavorative inique
Una situazione di debolezza, concludono i giudici di Cassazione, condizionandoa dalla grave situazione occupazionale esistente nel territorio e non fondata su alcun accordo contrattuale in quanto, ciò che rileva agli effetti dell'art. 629 cod. pen. è che l'"accordo" non fu raggiunto liberamente, ma estorto.
Cass., II sez. pen., sent. 18727/2016• Foto: 123rf.com