di Marina Crisafi - Nulle le multe per eccesso di velocità se l'autovelox non è stato sottoposto a taratura periodica. Dimostrazione che dovrà essere fornita dal comune anche sui giudizi pendenti. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 9972/2016 pubblicata oggi (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un'automobilista che aveva ricevuto una multa dalla polizia municipale per aver superato i limiti di velocità su un tratto di strada. Dopo la vittoria in primo grado, il tribunale le aveva dato torto confermando l'ordinanza-ingiunzione e la vicenda era finita quindi sotto la lente del Palazzaccio.
E la Cassazione, con un cambio di rotta rispetto alle pronunce precedenti ha accolto le tesi della donna, la quale lamentava che il giudice aveva omesso di considerare la mancata prova da parte dell'amministrazione comunale dell'avvenuta taratura del velox.
Richiamando la sentenza
della Corte Costituzionale (la n. 113/2015) che ha dichiarato illegittimo l'art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui prevede che tutte le apparecchiature per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a periodici controlli (leggi: "Corte Costituzionale: nullo il verbale per eccesso di velocità che non riporta la data di revisione dello strumento di rilevazione"), gli Ermellini hanno cassato con rinvio la sentenza d'appello ritenendo che per l'effetto di "tale pronuncia di incostituzionalità che ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile ai giudizi pendenti - l'articolo 45 citato - prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura".Parola dunque al giudice del rinvio che dovrà accertare se l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento dell'infrazione stradale era stata sottoposta o meno alla verifica periodica di funzionalità e taratura.
Cassazione, sentenza n. 9972/2016