Con la pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta, parte il bonus fiscale sulla produttività. Gli accordi vanno inviati entro il 15 giugno

di Marina Crisafi - Esentasse i premi di risultato erogati ai lavoratori sotto forma di prestazioni di servizi. Per chi sceglie di ricevere il bonus produttività in voucher per acquistare servizi per sé o per i propri familiari (come ad esempio buoni pasto, contributi a fondi pensione, polizze sanitarie, ticket per mense, ludoteche, borse di studio, ecc.) il benefit sarà esente da tasse. A prevederlo, tra le altre cose, è il decreto del ministero del lavoro (di concerto con quello dell'economia e delle finanze) del 25 marzo 2016, in materia di erogazione dei premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata, che, in base al comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio scorso, è entrato ufficialmente in vigore.

Il provvedimento interministeriale, dando attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità, riscrive interamente gli incentivi sulla produttività, avendo efficacia per i periodi di imposta 2016 e successivi.

Ecco tutte le misure decise:

Premi di risultato e criteri di misurazione

Il decreto attuativo detta le regole per i criteri di corresponsione e misurazione dei premi di risultato dei lavoratori, stabilendo che i contratti aziendali o territoriali (ex art. 51 del d.lgs. n. 81/2015) devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, efficienza, qualità e innovazione, che possono consistere: nell'aumento della produzione, nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (tramite riorganizzazione dell'orario di lavoro, ricorso al lavoro agile, ecc.), in risparmi dei fattori produttivi.

La partecipazione agli utili

Dando attuazione al comma 182 della l. n. 208/2015, il decreto precisa che per somme erogate in forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti al prestatore di lavoro, determinati, ex art. 2102 c.c., "in base agli utili netti dell'impresa e per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato". Gli utili distribuiti (ex art. 95, comma 6, d.p.r. n. 917/1986) sono computati in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori

In attuazione del comma 189 della legge di stabilità, viene stabilito che l'aumento (da 2mila a 2.500 euro) per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, potrà avvenire soltanto in presenza di un piano che preveda la creazione di gruppi di lavoro (di cui sono parte responsabili e dipendenti) finalizzati a migliorare e innovare le aree produttive e che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli scopi da perseguire.

Il deposito dei contratti

Il deposito dei contratti, presupposto di base per fruire degli incentivi, deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Viene introdotto l'obbligo di allegare una dichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto.

Per i contratti già sottoscritti, nel 2015 e nel 2016, nel rispetto dei requisiti previsti dal provvedimento, il deposito va effettuato entro il 15 giugno prossimo.

I voucher

Il decreto specifica la facoltà per i lavoratori di optare, in luogo, in tutto o in parte, delle somme spettanti a titolo di premio di produttività, per l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi per sé o per i propri familiari (dai buoni pasto ai ticket per le ludoteche, alle borse di studio, ecc.).

La misura di welfare dei voucher, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 184, della legge di stabilità, non concorre a formare reddito di lavoro dipendente e non è neppure soggetta all'imposta sostitutiva del 10%.


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