di Marina Crisafi - Lei lavora, anche se con occupazioni precarie. Lui, invece, è disoccupato. Ma nonostante tutto dovrà versarle l'assegno divorzile. A deciderlo è la Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 10099/2016 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un uomo avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva disposto il versamento a favore della ex moglie di un assegno mensile di 310 euro.
L'uomo non ci sta e si rivolge al Palazzaccio cadendo però dalla padella nella brace.
Per gli Ermellini, infatti, non regge la tesi dallo stesso sostenuta che avendo cessato ogni attività lavorativa, le sue condizioni economiche erano state modificate in senso peggiorativo.
E ad inchiodarlo, sono i possedimenti emersi dalle dichiarazioni dei redditi che gli procurano anche rendite locatizie consentendogli un "adeguato sostentamento". Per di più l'uomo ha notevole capacità di reddito, fondata anche sulla competenza maturata come "mastro muratore" che gli ha consentito nel corso degli anni di investire i suoi guadagni in immobili e terreni.
Per contro, invece, la moglie dopo la separazione si è adattata "a svolgere lavori precari e poco remunerativi" come quello di bracciante agricola.
Evidente dunque il divario economico tra i due ex coniugi. L'assegno è confermato.
Cassazione, ordinanza n. 10099/2016
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