Ritenuta illecita la divulgazione di dati in una sentenza della Corte dei Conti. Dati sensibilissimi vanno tutelati e non possono essere pubblicati

di Lucia Izzo - Sono necessarie adeguate ed efficaci difese per tutelate il diritto alla riservatezza o all'intimità della sfera privata dell'individuo, soprattutto perché, a causa dell'incessante progresso tecnologico, i suoi dati sensibilissimi, come ad esempio quelli relativi alla salute, rischiano di essere diffusi senza la necessaria protezione.


A chiederlo è la Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 10510/2016 (qui sotto allegata) in cui ha giudicato illecita la divulgazione, operata dalla Corte dei Conti, delle generalità di un uomo contenute in una sentenza pubblicata sul sito internet, liberamente accessibile, della Corte.


Il ricorrente in Cassazione evidenzia che, a seguito di ricorso in materia pensionistica, la relativa sentenza che trattava i suoi dati personali, riguardanti la sua salute e le sue invalidità, era tata pubblicata sulla banca dati online della Corte dei Conti, in violazione del Codice della Privacy.


La Cassazione rammenta come il diritto alla riservatezza della sfera privata dell'individuo appaia, ben più di altri aspetti di tutela della personalità, strettamente collegato alle profonde trasformazioni operate dalla società industriale.

Ma è soprattutto l'incessante progresso tecnologico, sottolineano i giudici, nonché il perfezionamento e la pericolosità dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti di raccolta di dati e notizie che, stanno provocando impensabili e talora gravissime aggressioni, per il passato del tutto impensabili, agli aspetti più intimi della personalità, richiedendo necessariamente l'individuazione di più efficaci ed adeguate difese.


La Corte osserva che l'art 22 del Codice della Privacy afferma il principio generale per cui i dati sensibilissimi e, specificamente, quelli idonei a rilevare lo stato di salute, non possono essere diffusi.

Tale indicazione, che non pare ammettere eccezioni, supera il punto di equilibrio tracciato dall'art. 52 del d.lgs 196, con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali, tra gli interessi della privacy di sicura rilevanza costituzionale e quelli, altrettanto rilevanti dell'integrale, pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali a scopo di informativa giuridica.

Ha sbagliato quindi il giudice a quo a far riferimento a questa seconda norma per escludere l'illecito e la responsabilità della Corte di Conti, poichè appare illecita la diffusione delle generalità del ricorrente con riferimento a un provvedimento giurisdizionale ove si indicava il suo stato di salute.


Inoltre, la deliberazione del Garante della Privacy del 2 dicembre 2010, riguardante le "Linee guida sul trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica", ha precisato che, relativamente ai dati idonei a rilevare lo stato di salute, esiste uno specifico divieto di diffusione anche per i soggetti pubblici, chiarendo che la salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità non pregiudica la finalità di informazione giuridica, ma può risultare necessaria nella prospettiva di un bilanciamento dei diversi interessi per tutelare la sfera di riservatezza dei soggetti coinvolti.

Cass., I sez. civ., sent. 10510/2016

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