Per la Consulta, non c'è nessuna illegittimità costituzionale, l'illecito non può essere dequalificato a violazione amministrativa come avviene per la detenzione

di Lucia Izzo - La coltivazione di cannabis per uso personale resta reato: l'illecito non può essere dequalificato a violazione amministrativa secondo la Corte Costituzionale, che si è espressa in materia con la sentenza 109 del 2016, depositata il 20 maggio 2016 (qui sotto allegata). 

Il Giudice delle Leggi ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata dalla Corte d'appello di Brescia.


Il giudice a quo, con due ordinanze di analogo tenore, ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative, ove finalizzate in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente, anche la coltivazione di piante di cannabis.

Ad avviso della Corte rimettente, risulterebbe in tal modo violato il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento fra chi detiene per uso personale sostanza stupefacente ricavata da piante da lui stesso precedentemente coltivate (assoggettabile soltanto a sanzioni amministrative, in forza della disposizione denunciata) e chi è sorpreso mentre ha in corso l'attività di coltivazione, finalizzata sempre al consumo personale, condotta che assume, invece, rilevanza penale.


Tuttavia, tale ricostruzione non è ammissibile per la Corte.

La disposizione in esame, evidenzia la sentenza, rappresenta il momento saliente di emersione della strategia volta a differenziare, sul piano del trattamento sanzionatorio, la posizione del consumatore della droga da quelle del produttore e del trafficante. L'idea di fondo del legislatore è che l'intervento repressivo debba rivolgersi precipuamente nei confronti dei secondi, dovendosi scorgere, di norma, nella figura del tossicodipendente o del tossicofilo una manifestazione di disadattamento sociale, cui far fronte, se del caso, con interventi di tipo terapeutico e riabilitativo.


La relativa disciplina riflette chiaramente, peraltro, anche la preoccupazione di evitare che la strategia considerata si traduca in un fattore agevolativo della diffusione della droga tra la popolazione: fenomeno che, in assonanza con le indicazioni provenienti dalla normativa sovranazionale, è ritenuto meritevole di fermo contrasto a salvaguardia tanto della salute pubblica, "sempre più compromessa da tale diffusione", quanto della sicurezza e dell'ordine pubblico, "negativamente incisi vuoi dalle pulsioni criminogene indotte dalla tossicodipendenza […] vuoi dal prosperare intorno a tale fenomeno della criminalità organizzata […], nonché a fini di tutela delle giovani generazioni".


La "selettività" del trattamento più benevolo connesso alla finalità di uso personale si giustifica alla luce del testo attualmente vigente che, tra le condotte ammesse a fruire del trattamento di minor rigore non include, nè lo ha mai fatto, la coltivazione non autorizzata di piante dalle quali possono estrarsi sostanze stupefacenti (quale la cannabis): attività che figura, per converso, in testa all'elenco dei comportamenti penalmente repressi dalla norma chiave del sistema (l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) e la cui equiparazione quoad poenam alla fabbricazione illecita della droga è ribadita, altresì, dall'art. 28, comma 1, del medesimo decreto.


Nonostante il tentativo della sesta sezione penale di Cassazione volto a "rivitalizzare" l'esegesi in discorso, facendo leva sull'assunto che la nozione penalmente rilevante di "coltivazione" dovesse ritenersi evocativa della sola coltivazione "in senso tecnico-agrario", o "imprenditoriale", escludendo la coltivazione cosiddetta "domestica" che sarebbe ricaduta tra le fattispecie di "detenzione", sanzionate in via amministrativa, tale interpretazione non ha trovato, tuttavia, l'avallo delle sezioni unite, le quali, con due sentenze "gemelle" del 2008, hanno confermato la validità dell'indirizzo tradizionale. 


Negativa, dunque, anche la risposta della Corte Costituzionale, reiteratamente chiamata a verificare se il trattamento diversificato delle condotte "neutre"  e, segnatamente, la mancata previsione dell'irrilevanza penale della coltivazione finalizzata all'autoconsumo, fosse fonte di vulnera costituzionali.

La Corte ha, in particolare, escluso che il mancato assoggettamento della coltivazione alla medesima disciplina stabilita per la detenzione di modiche quantità di stupefacente per uso personale potesse ritenersi contrastante con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ciò, in quanto la condotta in discussione presentava un più accentuato disvalore rispetto alla seconda, trattandosi di "comportamento idoneo ad accrescere il quantitativo di stupefacenti presenti sul territorio nazionale", e maggiormente pericoloso anche dell'importazione, non essendo valutabile a priori il quantitativo di droga.


Circa il principio di necessaria offensività del reato la Corte rammenta come, con la sentenza n. 360 del 1995, abbia ritenuto che l'incriminazione della coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, a prescindere dalla destinazione del prodotto, rispetti la suddetta condizione, poggiando su una non irragionevole valutazione prognostica di attentato al bene giuridico protetto.


La Corte rammenta, infine, come il legislatore abbia conferito alla coltivazione (come pure avviene per la produzione, la fabbricazione, l'estrazione e la raffinazione della droga) maggiore pericolosità, che giustifica la sancita irrilevanza della finalità di consumo personale: tali condotte "neutre" hanno infatti la capacità di accrescere la quantità di stupefacente esistente e circolante, agevolandone così indirettamente la diffusione.


Inoltre, come ampiamente rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, la coltivazione presenta l'ulteriore peculiarità di dare luogo ad un processo produttivo in grado di "autoalimentarsi" e di espandersi, potenzialmente senza alcun limite predefinito, tramite la riproduzione dei vegetali.

Tale attitudine ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità della condotta considerata per la salute pubblica, la quale non è che la risultante della sommatoria della salute dei singoli individui, oltre che per la sicurezza pubblica e per l'ordine pubblico, quantomeno in rapporto all'attentato ad essi recato "dalle pulsioni criminogene indotte dalla tossicodipendenza" (sentenza n. 333 del 1991).

Corte Costituzionale, sentenza n. 109/2016

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: