Aspetti fondamentali della direttiva comunitaria n. 800/2016

Abogado Francesca Servadei - La Direttiva (EU) 800/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero 132 del 21 maggio 2016 ha rafforzato la tutela dei minori indagati/imputati nei cui confronti è pendente un procedimento penale.

La Direttiva, firmata a Strasburgo dal Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz e dal Presidente del Consiglio, Jeanine Hennis -Plasschaert, è un corpo normativo costituito da 27 articoli, ove la parte centrale è rappresentata dalle seguenti prescrizioni: diritto all'informazione, assistenza difensiva, valutazione della situazione del minore sia da un punto di vista personale che concreto, restrizione della libertà personale del minore, tutela del minore per quanto concerne l'interrogatorio, tempestività della procedura minorile, tutela del minore da un punto di vista mediatico (etc.).

Oggetto della direttiva, come evidenziato all'art. 1, sono "norme minime comuni relative a determinati diritti di minori", indagati o imputati in un procedimento penale ovvero "ricercati" e quindi "oggetto di un procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI".

Soggetti della direttiva (ex art. 2) sono i minori indagati, imputati ovvero ricercati, nonché minori che diventeranno tali nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto. Il comma 5 del citato articolo statuisce che non sono violate le norme che incidono sulla età minorile stabilita dal diritto nazionale e segue, nel comma successivo, affermando che l'ambito di applicazione si estende anche ai reati minori ed a tutte le fattispecie ove il minore è investito da un procedimento penale indipendentemente dalla fase.

Particolare attenzione va rivolta al comma 2 dell'art 3, ove il legislatore europeo definisce il significato di responsabilità genitoriale, come "insieme dei diritti e dei doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, dalla legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi di diritti di affidamento ed i diritti di visita".

Tale concetto si avvicina moltissimo a quello di recente introduzione nell'ordinamento italiano, il quale ha visto la sostituzione del concetto di "potestà genitoriale" con quello di "responsabilità genitoriale", lasciandone inalterato il contenuto.

E' lecito osservare come nella Direttiva ricorre il concetto di età presunta ravvisato nel d.p.r. n. 488/1988 (leggi anche a cura della scrivente: "Il processo minorile"), relativamente al caso in cui è indeterminabile l'età del soggetto, difettando però qualsiasi riferimento ad eventuali perizie per stabilirla, fattispecie che invece ricorre nel citato decreto Legislativo, dove all'art. 8 il legislatore italiano statuisce che nel caso in cui vi sia incertezza sull'età del miniore il giudice ne dispone una perizia e nel caso in cui anche a seguito della perizia sussistano incertezze, l'età minore è presunta.

Nella Direttiva, all'articolo 4 rubricato Diritto all'informazione, viene previsto che il minore indagato/imputato debba essere tempestivamente informato dei diritti sanciti nel corpo legislativo stesso, avvisandolo al contempo che ha diritto ad essere assistito da un difensore, ad informare colui che ne ha la responsabilità genitoriale e ad essere accompagnato dallo stesso soggetto nel corso del procedimento, alla tutela della sua vita privata, ad usufruire del gratuito patrocinio, ad avere assistenza medica, oltre al diritto al riesame, a presenziare alle udienze, di ricorrere a mezzi affettivi. Tutti gli enucleati diritti devono essere espressi per iscritto, ovvero oralmente nella lingua compresa dal minore stesso. Per quanto concerne il diritto di informare l'esercente la responsabilità genitoriale è opportuno precisare che laddove non sia individuato colui che la esercita, ovvero questi non sia reperibile o le informazioni rese allo stesso risultino contrarie all'interesse superiore del minore, le informazioni sono fornite ad un adulto nominato dal minore su approvazione dall'autorità competente.

L'Assistenza di un difensore (ex art. 6 della Direttiva), garantisce che il minore una volta che sia indagato ovvero imputato venga assistito senza ritardo da un legale. Il provvedimento prevede altresì l'assistenza del legale laddove si verifichi almeno una delle seguenti circostanze: a) prima che sia interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria; b) nell'ambito dell'attività investigativa; c) senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale, d) una volta chiamato innanzi ad un'autorità giudiziaria in materia penale.

L'assistenza difensiva di cui all'art. 6, comma 4, può riassumersi in quanto segue: gli Stati membri garantiscono che il minore, ancor prima dell'interrogatorio con la polizia ovvero con altra autorità di contrasto, abbia un incontro con il difensore ovvero possa comunicare con lo stesso; il difensore può assistere all'interrogatorio del minore alla luce del rispetto delle norme nazionali e tale partecipazione è messa a verbale secondo il diritto nazionale. Nella lettera c) del citato comma gli Stati membri assicurano l'assistenza del difensore in almeno una di queste fasi: i) ricognizioni di persone; ii) confronti; iii) ricostruzione della scena del crimine.

Particolarmente importante è la copertura del segreto professionale che ogni Stato membro garantisce al minore indagato/imputato.

Dalla Direttiva non viene tralasciata l'assistenza al minore durante la detenzione. Nel caso in cui il difensore non sia tempestivamente reperibile le autorità competenti provvedono alla nomina di ufficio. Il comma 8 parla di circostanze eccezionali, e solo nella fase pre-processuale, derogando al diritto di essere assistiti solo in casi perentori, ovvero quando: 1) vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale, o l'integrità fisica e personale; 2) sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale in relazione ad un reato grave, tenendo conto sempre, da parte degli Stati membri l'interesse superiore del minore.

La decisione di interrogare un minore senza la presenza del difensore è valutata dall'autorità competente purchè vi sia il controllo dell'autorità giudiziaria.

Neanche l'aspetto soggettivo del minore viene tralasciato dalla Direttiva, la quale all'articolo 7 (Diritto ad una valutazione individuale), sofferma la sua attenzione sulle esigenze in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale.

La valutazione individuale ha la finalità di adottare eventuali misure specifiche a beneficio del minore; stabilire quali misure cautelari applicare; decidere le modalità di svolgimento del processo. La valutazione individuale nei confronti del minore può venire meno a seconda del caso specifico.

Particolare attenzione infine deve essere volta all'articolo 9 (Registrazione audiovisiva dell'interrogatorio), dove si stabilisce che l'interrogatorio deve essere oggetto di registrazione audiovisiva nell'interesse superiore del minore, mentre ai fini dell'identificazione dello stesso, la registrazione non è necessaria. La limitazione della privazione della libertà personale (art. 10), è considerata inoltre quale extrema ratio. Al successivo art. 12, la direttiva reca disposizioni sul trattamento specifico del minore detenuto o sottoposto a misure pre-cautelari, fermo ed arresto. In entrambi i casi il soggetto deve stare in un luogo diverso da quello degli adulti. Per quanto concerne l'arresto ed il fermo il minore può stare assieme agli adulti nel caso in cui: a) prevalga l'interesse superiore del minore ovvero in caso di concreta assenza di altri spazi, purchè sia rispettato l'interesse superiore del minore. Nel citato articolo vengono menzionate misure adeguate per garantire l'interesse dell'infradiciottenne, inoltre nel caso in cui ci sia il superamento dell'età minorile il detenuto può permanere nella struttura a contatto con minori, sulla base di una valutazione effettuata in base alla personalità del soggetto stesso.

L'esaminata Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro la data dell'11 giugno 2019. Il recepimento deve avvenire attraverso disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative , comunicandone il testo alla Commissione Europea.

ABOGADO FRANCESCA SERVADEI-

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