di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 10752/2016 depositata il 25 maggio scorso e qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha tentato di fare chiarezza circa l'onere probatorio relativo all'esistenza di un credito alla base di un'aggressione esecutiva.
La controversia, nel caso di specie, era sorta a seguito dell'opposizione al piano di riparto presentata da un debitore, in particolare contestando alcune clausole di un contratto di conto corrente bancario da reputarsi nulle per anatocismo, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto.
Riformando la decisione del giudice del merito, la Cassazione ha colto l'occasione per un corretto inquadramento della vicenda.
I giudici hanno infatti ricordato che il giudizio è soggetto all'articolo 512 c.p.c., come ridisegnato dalla legge numero 80/2005 che ha fornito una nuova immagine alla cd. opposizione distributiva.
Nel fare ciò essi hanno sancito che nel regime vigente, così come in quello anteriore, la cognizione sommaria che il giudice dell'esecuzione deve compiere in funzione degli accertamenti necessari si fonda sul principio in forza del quale chi contesta la posizione di vantaggio altrui coinvolta nella distribuzione non deve dare la prova negativa dell'insussistenza degli elementi dai quali emergerebbe la predetta posizione.
Ciò anche se la posizione stessa non emerge da elementi certi che risultano da ciò su cui chi la rivendica la fonda per partecipare alla distribuzione.
Per la Corte, insomma, è chi rivendica la posizione di vantaggio a dover dare dimostrazione di tali elementi nel procedimento al quale fa riferimento l'articolo 512 c.p.c.
Nel caso di specie è stata quindi cassata con rinvio la sentenza con la quale il Tribunale di Lucca aveva rigettato le istanze istruttorie formulate dall'opponente ritenendo, tra le altre cose, che non ricadesse sulla banca creditrice l'onere della prova circa l'esistenza del credito sul quale si basava l'aggressione esecutiva e che era stato contestato in sede distributiva dal debitore esecutato.
Corte di cassazione testo sentenza numero 10752/2016