di Lucia Izzo - Addebito della separazione e assegno di mantenimento a carico della moglie "traditrice" che non prova la mancanza di un nesso eziologico tra l'infedeltà e la crisi coniugale, dimostrando che la sua condotta fedifraga si è inserita in un rapporto matrimoniale già in crisi. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 10823/2016 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di una donna avverso la decisione del giudice di merito che a seguito della sua richiesta di addebito della separazione aveva invece stabilito il contrario, addossandole l'addebito e fissando un assegno di mantenimento a favore dell'ex marito pari a 400 euro mensili, giustificato dalla disparità di reddito e patrimonio tra i due.
Per gli Ermellini, in accordo con i giudici di merito, è da ritenersi provata la relazione extraconiugale intrattenuta dalla donna, "incastrata" sia dagli elementi istruttori raccolti che dalla relazione investigativa che confermava la situazione in conformità alle deposizioni testimoniali.
Correttamente hanno agito inoltre i giudici del gravame sulla distribuzione dell'onere della prova: è l'autore della violazione dell'obbligo di dovere coniugale, e dunque la donna, a dover provare la mancanza del nesso eziologico tra l'infedeltà e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Si tratta di un riparto dell'onere probatorio rispettoso del canone legale (ex art. 2697 c.c.) e aderente al principio empirico di vicinanza della prova: riversare, invece, la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l'altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dall'adulterio.
Per tali motivi il ricorso va rigettato e la donna dovrà rassegnarsi a mantenere marito e figlio, ricevendo in compenso l'assegnazione della casa coniugale, in quanto collocataria del minore.
Cass., I sez. civ., sent. 10823/2016• Foto: 123rf.com