di Marina Crisafi - Niente addebito alla moglie che lascia il tetto coniugale poco prima della separazione. E per di più se non ci sono le prove sul presunto tradimento asserito dal marito, va conservato anche il diritto all'assegno di mantenimento. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 11785/2016, depositata oggi (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un ex marito avverso la sentenza della corte d'appello di Roma che aveva revocato la dichiarazione di addebito della separazione alla moglie disposta in primo grado e posto a suo carico un assegno di mantenimento di 800 euro mensili, ritenendo non provata l'asserita relazione extraconiugale della donna.
L'uomo, ovviamente, non ci sta e per questo ricorre innanzi alla S.C. impugnando la sentenza di merito.
Ma per gli Ermellini, va confermato quanto stabilito dalla corte d'appello, la quale ha ritenuto non provati i comportamenti violativi di doveri coniugali di fedeltà e di assistenza da parte della moglie mentre ha deciso che l'allontanamento dal domicilio coniugale da parte della stessa è avvenuto "in prossimità del giudizio di separazione, quando la frattura tra i due coniugi era già apparsa irreversibile".
Per cui, ciò fa riscontrare "l'assenza di un nesso causale tra tale atto e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza".
Per di più, ha statuito il Palazzaccio, rigettando il ricorso, la decisione è conforme ai criteri legislativi e giurisprudenziali anche sull'assegno di mantenimento, che va confermato in modo da dare la possibilità al "coniuge più debole economicamente di conservare con i propri mezzi un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio".
Cassazione, ordinanza n. 11785/2016