Ai sensi dell'art. 27 codice deontologico l'informazione fornita al cliente deve essere sempre corretta e veritiera
Avv. Laura Bazzan - Con la sentenza n. 147 del 24 settembre 2015, recentemente pubblicata sul proprio sito e qui sotto allegata, il Consiglio Nazionale Forense è tornato a pronunciarsi sull'obbligo di informazione al cliente di cui all'art. 27 c.d., confermando l'orientamento già espresso sotto la vigenza della precedente previsione ex art. 40 c.d. di analogo tenore (cfr. sent. 117/2012), secondo cui pone in essere un comportamento deontologicamente sanzionabile il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e sull'esito della stessa, così contravvenendo ai canoni di dignità, correttezza e decoro della professione forense.
Più precisamente, ribadito che completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all'assistito costituiscono aspetto essenziale del rapporto fiduciario tra quest'ultimo e il professionista, il C.N.F. ha confermato la sanzione disciplinare della censura comminata dal Consiglio dell'Ordine territoriale poiché la norma "impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero".
Nel caso di specie, l'avvocato sanzionato aveva reso edotto il proprio cliente per iscritto dell'esito di un giudizio in Cassazione, in cui era stato accolto uno dei due motivi di ricorso proposti e si rendeva necessario riassumere la causa avanti il giudice d'appello, soltanto quando il termine annuale era già spirato, sostenendo che al cliente fosse nota la vicenda processuale e tacendo comunque la necessità della riassunzione a pena di decadenza.

Secondo il professionista, infatti, il cliente era stato costantemente informato dell'andamento del processo anche telefonicamente dalla segretaria e la prosecuzione dell'assistenza era divenuta impossibile a causa del mancato pagamento del compenso.

Dall'istruttoria svolta, al contrario, trovava conferma la circostanza che le ripetute iniziative del cliente volte a ricevere chiarimenti in ordine alla mancata riassunzione (formulate anche per mezzo di altro legale) e ottenere la restituzione della documentazione (con l'intervento del Comandante della Stazione dei Carabinieri) non avevano determinato alcuna replica da parte dell'avvocato, configurando un "comportamento omissivo, che sarebbe stato incomprensibile in presenza dell'asserita informativa prestata, e che appare invece perfettamente compatibile con l'assenza di qualsivoglia informativa scritta, la mancanza di incontri in studio, e financo di colloqui telefonici giacché avvenuti - sempre a tutto voler concedere" solo tra la segretaria e il cliente.

In materia di responsabilità professionale dell'avvocato

, si è espressa di recente anche la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 9695/2016), la quale ha ribadito che in capo al difensore grava non soltanto l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose al cliente, ma altresì un preciso dovere di "dissuasione", dall'intentare cause completamente infondate, e di informazione sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni (leggi in merito: "Cassazione: causa infondata? L'avvocato è responsabile se non ha dissuaso il cliente").

Vedi anche: 

La responsabilità professionale dell'avvocato. Un'anno di pronunce della Cassazione - Con raccolta di articoli e sentenze

I doveri d'informazione dell'avvocato verso il cliente

Cnf, sentenza n. 147/2015

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