di Paolo M. Storani - Avrà mica pensato l'Avv. Simili: "la clausola paritetica di Allianz si rivolge proprio a me, in modo esplicito?!".
1. Grazie, in primo luogo, alla segnalazione del Collega (ed Amico) del Foro di Torino, Angelo Massimo Perrini, infaticabile coordinatore della Commissione RC dell'OUA; prendiamo spunto da una pronuncia etnea per parlare di clausola di conciliazione paritetica, vale a dire dalla recente sentenza n. 1089 del 18 maggio 2016 emessa nel giudizio civile n. 1356 del 2016 con cui il Giudice di Pace di Catania, Avv. Gregorio Scuto, ha accolto la domanda di un'assicurata danneggiata, tutelata per l'appunto dall'Avv. Patrizia Maria Agrippina Simili (per rendere onore alla Collega che non conosciamo); talché, si è avuta la declaratoria di nullità della clausola or ora menzionata e la condanna del colosso di Monaco di Baviera a risarcire all'attrice la componente residuale non soddisfatta, oltre accessori di interessi legali e compensi di lite.
2. Va constatato: nessuna condanna officiosa è stata irrogata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., aggiunto dalla riforma apportata dalla Legge n. 69 del 2009, su cui di recente si è pronunciata la Corte Costituzionale, Pres. Paolo Grossi - Red. Mario Rosario Morelli, sancendo la natura punitiva con la sentenza n. 152 del 23 giugno 2016 in esito alla camera di consiglio del 1° giugno 2016: al punto 4.3. della declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale la Consulta concorda sulla natura non risarcitoria (o comunque non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria con finalità deflative della norma scrutinata.
3. Ricordiamo anche che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto la consultazione in materia di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 37 bis del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni).
Il relativo procedimento CV144 è stato, infatti, avviato in data 22 marzo 2016 nei confronti proprio di Allianz S.p.A. per la clausola contenuta nei moduli contrattuali predisposti dalla Compagnia avente sede italiana in Trieste per la vendita di polizze assicurative per la responsabilità civile auto bonus/malus che risultano utilizzati dal predetto professionista nel corso dell'anno 2015.
Al momento in cui scriviamo non se ne conosce ancora l'esito.
4. Una clausola che descriveremo per esteso nel prosieguo, al punto immediatamente successivo (5), "appare vessatoria ai sensi dell'articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere f) e t), 34, comma 2, del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Era accaduto che l'assicurazione avesse defalcato dall'importo della liquidazione la somma di €500,00, pari alla c.d. penale posta dal contratto assicurativo in cambio dello sconto del 3,5%, vale a dire la cifra di 24 euro e cinquanta centesimi.
5. Per tale importo annuo (il premio pagato ammontava all'incirca ad €700,00) la Compagnia aveva imposto l'obbligo (più che un "impegno", come letteralmente indicato in polizza) di non rivolgersi ad un patrocinatore: "per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto - CARD, l'assicurato si impegna a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino nel campo del patrocinio (ad es. avvocati/procuratori legali e simili); - ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l'ammontare del danno non supera i 15.000,00 euro".
6. Ora, l'attrice non poteva vedersi privata della garanzia che la Costituzione italiana contempla all'art. 24, vale a dire il diritto di difesa, stante il divieto di affidarsi ad "avvocati, procuratori e simili": nella triplice opzione di scelte pur proibite ha selezionato egualmente la terza, ossia... per l'avv. Simili tramite la quale ha ottenuto ragione.
7. Nell'effettuare la costituzione in giudizio avanti al GdP etneo Allianz ha eccepito in linea preliminare l'inadempimento dell'attrice all'obbligo di rispetto della clausola di conciliazione paritetica con cui in polizza si ricambia l'assicurato con lo sconto del 3,5% purché si approvi il divieto di far valere le proprie ragioni con l'assistenza dell'unico operatore davvero qualificato che esista nel mondo giuridico: l'avvocato.
Una privazione gravosa in cambio di uno sconticino.
8. Tale clausola - ricorda l'Estensore GdP Gregorio Scuto nella parte destinata allo svolgimento del processo - "riproduce l'accordo siglato nel 2001 tra l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le Associazioni dei Consumatori, finalizzato alla riduzione del contenzioso nel settore RC auto, attraverso un meccanismo di rapida risoluzione delle controversie, relativamente ai sinistri in cui l'ammontare del danno non sia superiore all'importo di € 15.000,00".
9. Il fatto - Un violento tamponamento inferto da una Renault Clio assicurata UnipolSai proveniente da tergo rispetto alla Fiat Punto dell'attrice, garantita per la rca con Allianz, che risarciva interamente i danni fisici, "mentre per il danno materiale inviava solamente la somma di € 212,00 non comprensiva di onorari, accettata in acconto", ricorda il GdP di Catania.
10. L'entità del danno veniva, dunque, accertata in € 712,00.
La domanda - L'attrice chiedeva il pagamento della somma residua pari ad € 500,00, oltre alle spese processuali.
11. Il passo che ha attirato maggiormente la nostra attenzione è quello dedicato alla natura dell'obbligazione, che non muta sol perché è la medesima compagnia assicuratrice del danneggiato a risarcirlo ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
Tale principio viene suffragato dalle ordinanze della Cassazione n. 5928 del 2012, che assume l'esistenza del contratto a mero elemento legittimante per accedere all'azione diretta; talché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito: trova giustificazione proprio nell'illecito; l'ordinanza della Sez. VI-3 è opera della pregevole penna di Raffaele Frasca; e n. 20374 del 9 ottobre 2015; tale ultima pronuncia sottolinea che l'azione diretta secondo la procedura di cui all'art. 149 CdA altro non è che la medesima azione prevista dall'art. 144 stesso testo per le ipotesi normali.
12. L'unica peculiarità consiste nella circostanza che destinatario di tale azione è l'assicuratore della vittima e non il vero e proprio responsabile civile, con accollo liberatorio per legge del debito di quest'ultimo.
Tale ordinanza ancora più recente della medesima Sottosezione 3 della Sesta Sezione è stata redatta da Francesco Maria Cirillo, con la presenza nel Supremo Collegio dello stesso Cons. Frasca, estensore della precedente.
Fungeva da presidente di ambedue i Collegi degli Ermellini Mario Finocchiaro.
13. Stando così le cose, "traendo origine dall'illecito e non dal rapporto contrattuale, il danneggiato può richiedere il risarcimento anche alla compagnia del danneggiante e in tal caso non si pone alcun problema, né di assistenza, né di ricorso preventivo obbligatorio alla 'Conciliazione Paritetica'; pertanto, se ciò l'attrice avesse fatto, avrebbe ottenuto il risarcimento integrale del proprio danno senza alcun pregiudizio".
Ecco allora che la clausola contestata "non ha ragione di esistere all'interno del contratto di assicurazione per la RC Auto predisposto da Allianz, poiché, nel caso di specie, l'assicurazione agisce quale mandataria della Compagnia assicurativa del responsabile civile, risarcendo il proprio assicurato per conto di altra Impresa, sicché non trovano giustificazione le limitazioni che tendono a trasformare illegittimamente un rapporto di natura extracontrattuale, in un rapporto contrattuale, all'interno del quale si ritiene di giustificare la prevista clausola penale".
La pronuncia è consultabile per esteso all'interno del sito www.unarca.it.