di Lucia Izzo - Chi è stato multato per violazione del Codice della Strada potrà opporsi alla cartella esattoriale entro trenta giorni se non è stato notificato il verbale di contestazione, ma solo per quanto riguarda i ricorsi proposti dopo il 6 ottobre 2011, stante l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza 12412/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso promosso contro Roma Capitale ed Equitalia.
Oggetto di contestazione è la sentenza resa dal Tribunale in sede di gravame che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società ricorrente avverso una cartella di pagamento emessa per violazioni al codice della strada. L'opponente aveva dedotto la mancata notificazione dei verbali sottesi ritenendo, pertanto, la conseguente estinzione del diritto preteso. In realtà, il giudice a quo ha ritenuto che, pur non risultando notificati i verbali di accertamento, la successiva cartella di pagamento era stata notificata ed erano decorsi più dei trenta giorni previsti per proporre l'opposizione con funzione c.d. recuperatoria.
Una decisione avallata dagli Ermellini, i quali rammentano che, dopo un periodo di oscillazioni giurisprudenziali, l'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni (ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689), ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada.
Tuttavia, tale orientamento è superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero).
Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica "ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso" che è quella del 6 ottobre 2011 e in cui ricade il caso in esame.
Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo cui in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
Se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Corte di Cassazione sentenza 12412/2016