Il modello va valutato unitamente a tutte le risultanze probatorie. Specie se disconosciuto da uno dei sottoscrittori

di Valeria Zeppilli - Nonostante quanto normalmente si creda, il modello CAI (meglio noto come CID) non vincola il giudice a conformare la sua decisione a quanto in esso dichiarato, pur se tale modello sia stato firmato da tutti i soggetti coinvolti nell'incidente cui si riferisce.

Con la sentenza numero 12845/2016, depositata il 21 giugno e qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha infatti ritenuto incensurabile una pronuncia con la quale il giudice della Corte d'appello aveva deciso di non conformarsi a quanto riportato nel CID.

In verità, nel caso di specie, la firma del modello era stata disconosciuta da uno dei due sottoscrittori senza che l'altro ne avesse quindi chiesto la verificazione.

Come ricordato dai giudici di legittimità con la sentenza in commento, nell'omettere tale richiesta il ricorrente aveva dimenticato che il CID va valutato unitamente a tutti gli altri elementi probatori.

Dato che a tal proposito vige il principio del libero convincimento del giudice circa la rilevanza da attribuire alle diverse prove acquisite in giudizio, senza che esista una gerarchia di efficacia delle stesse, non necessariamente i risultati di alcune di esse devono prevalere rispetto a quanto emerge da altre.

La valutazione del materiale probatorio, insomma, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, insindacabile in Cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione.

Non può essere dunque cassata una sentenza con la quale il giudice, trovandosi di fronte un CID disconosciuto da uno dei sottoscrittori e delle testimonianze insufficienti, aveva ritenuto inidoneo il materiale probatorio offerto dagli attori a sostegno della loro domanda di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale respingendola.

Corte di cassazione testo sentenza numero 12845/2016
Valeria Zeppilli

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