Con l'informazione provvisoria n. 18/2016 le Sezioni Unite hanno fatto chiarezza su una questione controversa in giurisprudenza

di Valeria Zeppilli - La rilevanza della mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale è sempre stata dibattuta in giurisprudenza: da un lato si schierano coloro che ritengono che l'assenza di comparizione equivarrebbe a rimessione tacita della querela, dall'altro si schierano coloro che invece negano che un simile comportamento sia idoneo ad assumere rilevanza in tal senso.

Solo per citare alcune pronunce, particolarmente interessanti sono tre sentenze della sezione V penale della Corte di cassazione del marzo 2015: la numero 9278, la numero 9692 e la numero 13549. Con esse infatti si è ampiamente sposato l'orientamento che allora sembrava prevalente, in forza del quale l'omessa comparizione del querelante in udienza difetterebbe del requisito di univocità necessario per considerare tale comportamento come una remissione tacita della querela.

Più recentemente, tuttavia, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 12417 del 23 marzo 2016 ha cambiato rotta e ha stravolto l'orientamento ormai consolidato, affermando che la mancata comparizione in giudizio del querelante deve essere ricondotta all'ipotesi di remissione tacita della querela contemplata dall'articolo 152 del codice penale: si tratterebbe infatti di una prova del totale disinteresse della parte lesa alla celebrazione del processo.

Dinanzi a orientamenti radicalmente opposti era sino a qualche giorno fa difficile riuscirsi ad orientare.

Fortunatamente, però, con l'informazione provvisoria n. 18 del 23 giugno 2016 (qui sotto allegata), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono intervenute a fare chiarezza.

Dinanzi alla domanda se la mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale configuri una rimessione di querela, hanno dato risposta affermativa.

Il quesito, in ogni caso, risultava riferito al caso in cui comunque ci sia stato l'avviso espresso del giudice al querelante circa il fatto che la sua eventuale assenza sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

In presenza di tale presupposto non dovrebbero quindi esserci più dubbi: il querelante che non si presenta pone in essere un comportamento idoneo a manifestare il suo interesse ad abbandonare le pretese punitive nei confronti del reo.

Corte di cassazione testo informazione provvisoria n. 18/2016
Valeria Zeppilli

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