di Lucia Izzo - A seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, la circostanza aggravante consistente nell'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, deve essere specificamente valutata anche per quanto riguarda l'età senile e la debolezza fisica della persona offesa, poichè il legislatore ha voluto incentivare la rilevanza di alcune situazioni in cui il soggetto passivo appare particolarmente vulnerabile e che l'agente utilizza consapevolmente a proprio vantaggio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 26779/2016 (qui sotto allegata).
La Corte d'assise di Forlì, all'esito dei celebrato dibattimento, aveva dichiarato l'imputata colpevole dell'omicidio aggravato in danno di un'anziana signora, riqualificando la condotta di rapina come furto in abitazione. La Corte d'assise d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza appellata riconosciute le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alla ritenuta aggravante della minorata difesa e rideterminava la pena in quella di ani 22 di reclusione.
La Corte d'assise d'appello riteneva non sussistenti le condizioni per riconoscere la diminuente del rito abbreviato ed escludeva che ricorresse il vizio parziale di mente, stante gli esiti della consulenza psichiatrica e riteneva di non accogliere il motivo di doglianza sulla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art 61 n. 5 c.p., proprio per le modalità commissive del fatto.
Tra le doglianze sollevate dall'imputata, merita attenzione proprio la censura riguardante la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. che, così come tutte le altre, non risulta fondata.
La Corte di merito, evidenziano gli Ermellini, ha valorizzato entrambi i profili in fatto della condotta che fondano il nucleo lesivo che caratterizza l'elemento circostanziale in esame.
Quanto alla fase commissiva del delitto ed all'orario notturno si ribadisce che l'aggravante summenzionata ricorre in tutti i casi in cui il delitto commesso in orario notturno sfrutta, per la specifica
congiuntura temporale, la particolare condizione di fatto e le circostanze dell'azione che influiscono sulla possibilità di reazione del soggetto passivo e non gli permettono di beneficiare delle maggiori difese, su cui, di converso, avrebbe potuto far affidamento in fascia diurna
Infondate sono anche tutte le censure mosse in relazione all'età e alla condizione della vittima del reato: la Corte spiega che in tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio
Nella fattispecie, dunque, è indiscutibile che la vittima, una donna ottantanovenne, vivesse sola di notte (risultando assistita solo durante il giorno) e altrettanto certo, come risulta dalla perizia, che l'anziana donna era riuscita ad opporre una scarsissima resistenza all'azione di soffocamento dell'imputata e ciò, è evidente, proprio in ragione della sua età.
Da ciò deriva il rigetto del motivo di gravame, così come degli altri, e, pertanto, dell'impugnazione complessivamente considerata.
Cass., I sez. pen. sent. 26779/2016• Foto: 123rf.com