di Lucia Izzo - Niente viaggio? Niente soldi al tour operator. La malattia del cliente, diagnosticata dall'ospedale e medicalmente documentata, impedisce di fruire della vacanza-studio e la compagnia che lo ha organizzato deve, non solo, restituire i soldi incassati, ma anche gli interessi, poichè il creditore non può avvalersi della prestazione.
Lo ha disposto il Giudice di Pace di Verona, sezione civile, nella sentenza 957/2016, accogliendo il ricorso di un consumatore nei confronti del tour operator specializzato nell'organizzare soggiorni-studio.
Il cliente è costretto a rinunciare al viaggio a causa di una polmonite rilevata dai sanitari dell'azienda ospedaliera, secondo i quali costituisce "grave malattia" per cui non è possibile mettersi in viaggio.
Per il giudicante, l'impossibilità di utilizzare la prestazione non sia prevista dalla legge, deve comunque essere considerata una causa di estinzione autonoma e distinta da quelle di impossibilità previste dagli artt. 1463 e 1464 del codice civile.
Va quindi applicata la regola ex art. 1256 c.c. secondo la quale "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile".
Il giudice è chiamato esprimersi circa il recesso unilaterale, ma è la documentazione acquisita, nel caso di specie, che rende fondata la pretesa azionata dal cliente: l'istituto del recesso, precisa il gdp, consente a una delle parti proprio di ritirarsi dal rapporto contrattuale liberandosi dei relativi obblighi.
Di recesso, prosegue il magistrato, si può palare proprio quando la controparte risulta regolarmente in grado di ottemperare alle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto ma ne viene sollevata dopo la dichiarazione unilaterale della parte che sceglie di svincolarsi dal contratto.