Avv. Emanuela Foligno - Il dibattuto tema della validità delle clausole claims made (tradotto: a richiesta fatta) apposte ai contratti di assicurazione sulla responsabilità civile è approdato - finalmente - al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione.
Come noto le clausole citate posseggono la particolarità di prevedere la copertura assicurativa solo se l'evento dannoso viene denunziato alla Compagnia d'Assicurazione nel periodo di vigenza del contratto, non rilevando il momento in cui si è verificato l'evento dannoso. Con la conseguenza che una volta esaurito (e, dunque, non più vigente) il contratto d'assicurazione, se l'assicurato riceve una richiesta di risarcimento, la stessa sarà priva di copertura assicurativa.
Nel caso in esame l'assicurato (Azienda Ospedaliera) è stato chiamato in giudizio da un paziente dichiaratosi vittima di un errore Medico. L'Ospedale, quindi, ha chiamato nel giudizio instaurato le Assicurazioni garanti per la responsabilità professionale, le quali costituendosi hanno contestato l'obbligo all'indennizzo in virtù della presenza della clausola claims made, poiché le richieste di risarcimento sono state formulate dopo la fine del contratto d'assicurazione.
All'esito del primo grado di giudizio le contestazioni di non operatività della copertura assicurativa avanzate dalle Compagnie vengono disattese e viene accolta la richiesta di copertura assicurativa avanzata dall'Ospedale.
Nel processo d'Appello, invece, il giudizio espresso dal Tribunale viene ribaltato con pieno accoglimento delle doglianze delle Compagnie assicuratrici relative all'esclusione della copertura assicurativa a causa della operatività della clausola claims made.
L'Ospedale ricorre in Cassazione argomentando che la clausola claims made è da ritenersi vessatoria poiché limita la responsabilità della Compagnia d'Assicurazione.
La Suprema Corte, rilevato che sulla natura delle clausole claims made vi sono pronunzie di segno diametralmente opposto, ha invocato l'intervento delle Sezioni Unite.
La massima espressione dell'Organo nomofilattico, nella eccellente pronunzia oggetto d'esame, si sofferma in primis sulle varie tipologie di clausole claims made per passare, poi, ad analizzare i differenti orientamenti che si sono registrati sulla materia.
Uno degli orientamenti registrati è quello che ritiene le clausole claims made nulle per rischio putativo. Al riguardo gli Ermellini rilevano che la circostanza della previsione di una copertura assicurativa retroattiva non fa decadere la validità del contratto a condizione, ovviamente, che i contraenti alla conclusione della polizza non conoscevano l'esistenza del sinistro.
Altro orientamento registrato è quello che ritiene le clausole claims made nulle per alterazione del sinallagma contrattuale. Gli Ermellini contestano anche questa tesi riconoscendo che i contraenti hanno piena autonomia e libertà nella stipulazione dei contratti.
Altro orientamento registrato è quello che ritiene le clausole claims made pienamente valide ma vessatorie. Anche questa tesi non viene condivisa poiché gli Ermellini ritengono che in presenza delle clausole in parola viene circoscritto l'oggetto del contratto e non la responsabilità dell'Assicuratore.
Ultimo orientamento registrato è quello che ritiene le clausole claims made valide ma da analizzarsi con meritevolezza. Al riguardo gli Ermellini, che abbracciano questo ultimo orientamento, rilevano che tale valutazione deve essere svolta in concreto per ogni singolo caso.
Le Sezioni Unite, dopo la pregevole disamina sopra sintetizzata, hanno affermato il seguente principio di diritto: " nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata".
L'auspicio degli operatori del diritto è che il dogma pronunziato sull'argomento analizzato - che si ritiene del tutto condivisibile - ponga fine alla diversità di giudizi che si sono registrati in passato, anche recente.
Sezioni Unite, sentenza 9140/2016• Foto: 123rf.com