di Lucia Izzo - Non paga l'IRAP il medico titolare di un piccolo studio all'interno del quale si avvale solo di una segretaria e di una collaboratrice occasionale con mere mansioni esecutive: mancano, sostanzialmente, i presupposti per configurare l'autonoma organizzazione ai fini dell'applicazione dell'imposta.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, nella sentenza n. 778/09/16 della che si è allineata ai principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9451/2016 (per approfondimenti: Cassazione: niente Irap per l'avvocato con una segretaria).
La questione origina dal ricorso di un medico, specializzato in rinoplastica, il quale svolge la propria attività sia in uno studio che presso una clinica privata: in particolare, presso il proprio studio il ricorrente precisa di avvalersi di alcuni beni strumentali e di una segretaria che si limitava a rispondere al telefono e a fissare gli appuntamenti.
Per la Commissione, anche la presente di altra collaboratrice occasionale, impegnata anch'essa in mansioni meramente esecutive, non consente di integrare il requisito dell'autonoma organizzazione che secondo la Cassazione, è presupposto idoneo per applicare l'IRAP.
La sentenza è una delle prime ad applicare il principio di diritto secondo cui, con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".
La Commissione ha ritenuto ininfluente, nel caso di specie, anche il valore dei beni strumentali utilizzati presso l'ufficio, trattandosi di apparecchiature tecniche rese indispensabili dalla complessità e specificità delle indagini richieste dall'esercizio dell'attività.
Irrilevanti anche i macchinari e il personale di cui il ricorrente poteva disporre presso la casa di cura privata, in quanto la proprietà e l'organizzazione di questi facevano capo non a lui, ma interamente alla casa di cura stessa, che ne consentiva l'utilizzo al professionista al quale corrispondeva il compenso inerente all'attività svolta al netto dei relativi costi che faceva gravare sui pazienti.
Un assunto aderente alla giurisprudenza di legittimità che, per l'assoggettamento all'IRAP ha richiesto la responsabilità dell'autonoma organizzazione, escludendo tale requisito per il medico che ha svolto attività analoghe rispetto a quella esaminata nel caso di specie.
Nonostante la Cassazione abbia ritenuto che il giudice di merito avesse dovuto accertare la rilevanza dello studio, per la sua ubicazione e dimensioni, nel provvedimento della CTP non si è esaminata la questione in considerazione dell'utilizzo di un immobile di 200 mq da parte dell'istante.
Infine, irrilevante anche la collaborazione temporanea della ferrista, considerate le contingenti necessità determinate dalla temporanea indisponibilità, presso la casa di cura, sede operativa dell'attività chirurgica, di tale figura di assistente sanitario. La temporaneità di tale collaborazione, nonostante si affiancasse a quella della dipendente occupatasi di mansioni esecutive, ne ha determinato l'ininfluenza a configurare il presupposto impositivo.
A seguito del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e dalle conseguenti applicazioni ai casi concreti, si auspica un intervento dell'Agenzia delle Entrate, al fine di emanare istruzioni idonee a gestire il contenzioso.
• Foto: 123rf.com