Per la Cassazione la nascita dei bambini determina nuovi obblighi di carattere economico che giustificano la rideterminazione

di Lucia Izzo - La nascita di figli a seguito dell'instaurarsi di una nuova relazione, legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento che il genitore corrisponde al figlio avuto dall'ex coniuge.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 14175/2016 (qui sotto allegata).


Il Tribunale aveva respinto la domanda avanzata dal padre tesa alla riduzione del contributo di mantenimento della figlia sulla base delle sopravvenute circostanze, relative al suo nuovo matrimonio e alla nascita di due figli gemelli, che, incidendo fortemente sulle sue disponibilità economiche avrebbero reso insufficiente il suo stipendio a fronteggiare il contributo mensile fissato in 500 euro mensili.

L'appello del genitore, invece, trova accoglimento in sede di gravame generando la riduzione del mantenimento a 400 euro, decisione da cui origina l'appello in Cassazione da parte della moglie.


Gli Ermellini, confermano che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale e che la stessa giurisprudenza non riconosce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare.


Nonostante ciò, è altresì pacifico, precisano i giudici, che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner determinano la nascita di nuovi obblighi di carattere economico: pertanto, questa deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio, ovvero nel provvedimento del giudice di merito al mantenimento dei figli nati da un'unione di fatto.


Correttamente, quindi, la Corte d'Appello ha verificato una serie di circostanze sopravvenute, tra cui l'aumento del reddito della moglie in proporzione maggiore rispetto a quello del marito e la nascita di due figli gemelli con i conseguenti obblighi di mantenimento gravanti sull'ex, per cui è stato necessario rideterminare l'obbligo contributivo versato dall'uomo alla figlia nata dalla precedente relazione del 10%.

Cass., VI sez. civ., ord. n. 14175/2016

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