La Cassazione conferma la validità delle clausole che subordinano la garanzia all'adozione di determinate misure di sicurezza

di Lucia Izzo - Se l'assicurato non riconsegna entrambe le chiavi dell'auto rubata al concessionario, ma ne denuncia lo smarrimento solo a reato consumato, perde l'indennizzo assicurativo per furto previsto dalla polizza.

L'assicurazione si è limitata, correttamente, ad applicare il contratto accettato espressamente dalla parte che subordina la garanzia all'adozione, da parte dell'assicurato di determinate misure di sicurezza, insindacabili dal giudici e che non si presentano come vessatorie.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 14422/2016 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un automobilista contro la propria assicurazione.

Il ricorrente contesta la decisione con cui già la Corte d'Appello. in conformità a quanto stabilito dal Tribunale, aveva respinto la domanda per ottenere, previo accertamento dell'invalidità e/o inefficacia di alcune clausole delle condizioni generali della polizza stipulata inter partes contro il furto della sua autovettura, la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento di indennizzo e risarcimento danni derivatigli dal mancato utilizzo dell'autovettura stessa che era stata rubata nel periodo di vigenza della polizza.

I giudici di merito avevano, tuttavia, reputato fondata la prospettazione dell'assicuratrice circa la non operatività della garanzia in forza delle dette condizioni generali, le quali prevedevano la consegna di tutte e due le chiavi di accensione del veicolo, mentre il ricorrente ne aveva consegnata solo una, adducendo di non aver consegnato l'altra per smarrimento denunciato successivamente al furto stesso.

Inutile per il ricorrente contestare la vessatorietà delle clausole che prevedevano la consegna di entrambe le chiavi in suo possesso in caso di furto, posto che non solo egli sapeva di tale obbligo, ma nulla in tal senso ha esperito in sede d'appello.

Tale previsione, evidenzia il giudice, non è in alcun modo tale da risolversi nella imposizione di un onere atto a determinare lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto: prima del furto, la previsione determina a cario dell'assicurato un mero obbligo di conservazione della seconda chiave in funzione della restituzione in caso difurto dell'autovettura, un onere affatto gravoso.

Inoltre, qualora le parti del contratto

abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso e quindi, ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza, non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo.

Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità del'assicurato, ma individuano e delimitano l'ogetto stesso del contratto e il rischio del'assicuratore stesso.

Corte di Cassazione, III sez. civ., sent. n. 14422/2016

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