di Lucia Izzo - Nelle sanzioni amministrative, se manca la ricevuta dell'esito della CAD (comunicazione di avvenuto deposito) a seguito di irreperibilità del destinatario, la notifica non si ritiene validamente effettuata e la pretesa estinta se la cartella viene spedita oltre 5 anni dalla violazione.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 15154/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una contribuente contro la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello.
Così come il Giudice di Pace, anche il Tribunale aveva rigettato la sua opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento relativa a violazione al Codice della Strada, con cui la donna aveva sostenuto che il verbale sotteso alla cartella non le era mai stato notificato.
Osservava inoltre che, malgrado fosse risultato che il postino non avesse trovato nessuno delegato al ritiro, per cui ha provveduto all'invio di deposito dell'atto mediante CAD (comunicazione di avvenuto deposito), il Comune di Roma, sebbene onerato al riguardo, non aveva depositato copia della raccomandata informativa, così violando il disposto dell'art. 149 c.p.c. e art. 8 della L. 890 del 1982.
Per gli Ermellini il ricorso è fondato e va accolto: infatti per l'avvenuta notifica ex art. 149 c.p.c. è necessario dare la prova dell'invio della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito a seguito dell'infruttuoso primo accesso, per essere il destinatario momentaneamente irreperibile, nonché depositare in giudizio la ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione della CAD.
La prova dell'invio della CAD, precisano i giudici, risulta dalla indicazione del relativo numero sull'avviso di ricevimento della notifica, mentre il Comune non ha depositato la ricevuta dell'esito della CAD.
Di conseguenza, la prova della regolare notifica della violazione, atto presupposto della cartella, non è stata fornita, essendo necessario a tal fine la produzione in giudizio anche della ricevuta dell'esito della CAD, che costituisce elemento necessario ad integrare il procedimento di notifica.
Fondata, inoltre, l'eccezione di prescrizione quinquennale della cartella esattoriale, notificata in data 19.11.2011 e, dunque, trascorsi oltre 5 anni dalla commessa violazione: tra la data di emissione del verbale del 06.07.2006 e la data di spedizione della cartella del 19.07.2011, infatti, sono trascorsi 5 anni e 13 giorni. La notificazione del verbale di violazione non può essere considerato un atto itnerruttivo della prescrizione perché nullo.
Pertanto, in assenza di regolare notifica dell'atto presupposto, deve ritenersi estinta la pretesa.
Cass., Vi sez. civ, sent. n. 15154/2016