di Marina Crisafi - È reato "dimenticare" il proprio cane a casa per andare in vacanza. L'abbandono infatti non consiste soltanto nel lasciare il proprio animale sul ciglio di una strada, ma anche nel costringerlo a rimanere in appartamento, per partire per le ferie, seppur con cibo e acqua sufficienti.
Qualche tempo fa, ad occuparsi di una vicenda simile è stato il tribunale di Arezzo, condannando la proprietaria di un cagnolino lasciato per giorni da solo nell'appartamento al pagamento di un'ammenda di 3mila euro oltre alle spese di giudizio.
A segnalare il tutto erano stati i vicini di casa che sentendo i continui pianti dell'animale avevano chiamato i carabinieri. Il cane era stato ritrovato in una stanza con il pavimento ricoperto di escrementi e senza più nulla da mangiare o da bere (Trib. Arezzo, sezione penale 19.6.2014). A nulla sono servite le doglianze della donna che sosteneva di aver assicurato al cane cibo e acqua a sufficienza.
Per il giudice toscano, la nozione di abbandono, ai fini dell'applicazione di cui all'art. 727 del codice penale, non è da intendersi solamente come "precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l'animale - ma anche nel - non prendersene più cura, ben consapevole della incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone".
Sul significato di abbandono, con riferimento all'art. 727 del codice penale
, si è espressa più volte anche la Corte di Cassazione, secondo la quale tale locuzione non può essere circoscritta "al concetto di distacco totale e definitivo della persona da un'altra persona o da una cosa", ben potendo, nel comune sentire "qualificarsi l'abbandono come senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa o anche mancanza di attenzione" (cfr. Cass. n. 18892/2011). La condotta di abbandono quindi va interpretata in senso ampio e non rigidamente letterale. Del resto, il concetto penalistico di abbandono è ripreso, hanno specificato i giudici di legittimità, anche dall'art. 591 c.p., in tema di abbandono di persone incapaci. Sia pure con connotati diversi, anche in tali casi, "per abbandono va inteso non solo il mero distacco ma anche l'omesso adempimento da parte dell'agente, dei propri doveri di custodia e cura e la consapevolezza di lasciare il soggetto passivo in una situazione di incapacità di provvedere a sé stesso".