di Marina Crisafi - Non basta che due ex vadano in vacanza insieme per interrompere il decorso dei termini per ottenere il divorzio. Sul punto, così, si è espresso il Tribunale di Caltanissetta (sentenza del 23 giugno 2015), accogliendo la domanda di un ex marito per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e rigettando invece le eccezioni formulate dalla moglie che sosteneva che avendo l'uomo trascorso un'intera estate insieme a lei, doveva ritenersi ricostituita "l'unione materiale e spirituale" della coppia.
Sennonchè, finito il periodo di vacanza, l'uomo era andato via nuovamente dalla casa familiare senza alcuna spiegazione. A detta di diversi testimoni, inoltre, e anche dello stesso figlio della coppia, la situazione "non era stabile" neanche in quel periodo, giacchè a volte il padre rimaneva a casa della madre, altre volte invece andava via. Per di più, ad appena un mese dalla fine della convivenza estiva l'uomo aveva chiesto il divorzio.
Per il tribunale nisseno ciò basta ad escludere la sussistenza degli estremi dell'interruzione della separazione e confermare la domanda di divorzio.
Il giudice ha ricordato, infatti, che in base all'art. 3 della l. n. 898/1970 per la proposizione della domanda di divorzio è necessario che la separazione (giudiziale) si sia protratta "ininterrottamente" dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.
E nella vicenda, secondo il giudice nisseno, tale è da considerarsi la separazione tra i due ex, essendo chiara la mancata ricostituzione del vincolo coniugale, sia per la natura e le finalità del riavvicinamento intervenuto tra le parti, sia per la "brevità del periodo in questione".
Ciò, del resto, in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo la quale, lo stato di separazione tra i coniugi può dirsi legittimamente interrotto nel caso in cui "si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità e occasionalità" (cfr. Cass. n. 1227/2000).
Al caso di specie, giova sottolineare infine, è applicabile la vecchia formulazione dell'articolo, antecedente alla riforma del divorzio breve, e dunque il termine è di tre anni, ma in ogni caso il requisito della mancata interruzione (pur nei termini ridotti di 12 mesi per le separazioni giudiziali e di 6 mesi per le separazioni consensuali) è rimasto fermo anche nel testo attuale dell'art. 3, novellato dalla l. n. 55/2015.
Trib. Caltanissetta, sentenza giugno 2015
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