di Lucia Izzo - Condannato per aver preso parte ai disordini intercorsi tra tifosi e polizia: è questa la sorte toccata ad un avvocato, irriducibile ultrà, condannato dal Consiglio Nazionale Forense (per approfondimenti: Sanzione disciplinare per l'avvocato ultrà. La rilevanza deontologica della vita privata) alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di due mesi.
Il disvalore della condotta dal punto di vita dell'ordinamento professional, coinvolge valori tutelati dal codice deontologico come il dovere di probità, dignità decoro che, nonostante i fatti ineriscano alla vita personale del legale, si riflettono negativamente su quella professionale, compromettendo l'immagine dell'avvocatura.
La vicenda giunge innanzi alle Sezioni Unite Civili che, con la sentenza n. 15543/2016 (qui sotto allegata), confermano la legittimità della sanzione a carico del legale, coinvolto nei disordini tra tra tifosi e Polizia sorti in concomitanza con la partita di calcio Roma-Inter, per i quali in sede penale gli era stata applicata, con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile nell'ottobre del 2003, la pena della reclusione per sei mesi oltre alla misura di prevenzione dell'obbligo di firma per tre anni, presso il Commissariato di Polizia, in occasione delle partite di calcio della Roma, misura divenuta definitiva il 25 febbraio 2003.
A sostegno del ricorso in Cassazione, l'avvocato chiede che, in accoglimento del suo ricorso e in riforma della sentenza del CNF, sia ritenuta estinta per prescrizione la violazione deontologica addebitatagli, risalendo i fatti d'incolpazione a circa 12 anni fa. Il ricorrente assume sostanzialmente che, quanto ai termini di prescrizione, al suo procedimento disciplinare ancora in corso nel febbraio 2013, data di entrata in vigore dell'art. 56, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la Nuova disciplina dell'ordinamento forense, si dovrebbe applicare il limite di durata dell'azione disciplinare, pari a 7 anni e sei mesi, introdotto da quella nuova disposizione e in quanto regime più mite da privilegiare ai sensi dell'art. 65, comma 5 del medesimo testo normativa.
Per i giudici delle Sezioni Unite, tuttavia, tale motivo non ha pregio: infatti, chiarisce il Collegio, le disposizioni transitorie di cui all'art. 65 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, non legittimano l'attribuzione di portata retroattiva al precedente art. 56 del medesimo testo, implicante innovazioni del pregresso regime della prescrizione dell'azione disciplinare, contemplato dall'art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e superato dalla nuova disciplina.
Una diversa conclusione non è giustificata nemmeno dal disposto del comma 5 del medesimo articolo 65, secondo cui le norme contenute nel nuovo codice deontologico (in vigore dal 15/12/2014) se più favorevoli per l'incolpato si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore: vale il principio, reiteratamente promosso dalla Cassazione, secondo cui tale comma 5 dell'art. 65 della legge n. 247/2012 riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme incriminatrici del previgente e del nuovo codice deontologico del 2014.
Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, con conseguente inapplicabilità dell'invocata limitazione temporale, introdotta con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247.
Cassazione, Sezioni Unite Civili, sent. n. 15543/2016• Foto: 123rf.com