di Lucia Izzo - Se il coniuge viene condannato per aver violato gli obblighi di assistenza familiare, omettendo il versamento dell'assegno di mantenimento alla ex in favore del figlio minore, la pena pecuniaria va privilegiata rispetto alla pena detentiva.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 33700/2016 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo condannato per aver omesso di versare alla moglie l'assegno di mantenimento della figlia minorenne.
Il ricorrente chiede annullarsi la sentenza di condanna per essere stato condannato sia alla reclusione sia alla multa, mentre sarebbe dovuto essere condannato alternativamente o alla pena detentiva o alla pena pecuniaria ex art. 570, comma 1, c.p.
Gli Ermellini, nell'accogliere il ricorso, evidenziano che nel reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio ex art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898, il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p. va riferito alle pene alternative previste dal primo comma della disposizione e non alle pene congiunte previste dal suo secondo comma.
Infatti, prosegue il Collegio, l'art. 12-sexies delinea una fattispecie autonoma rispetto all'art. 570 c.p. e, non offrendo la disposizione sicure indicazioni, l'applicazione del primo comma della norma summenzionata rappresenta l'opzione maggiormente favorevole all'imputato, in linea con i principi di proporzione e stretta necessità dell'azione penale.
La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'Appello per nuovo giudizio sul punto.
Cass., VI sez. civ., sent. n. 33700/2016