Efficacia, notifica e conseguenze in caso di violazione

Avv. Luisa Camboni - L'art. 11 comma 1 del d.lgs 28/2010 stabilisce che "Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo".

Al comma 3 il Legislatore precisa che - se in sede di mediazione è raggiunto l'accordo o le parti accettano la proposta formulata dal mediatore - si forma processo verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. E, ancora, se le parti con l'accordo concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dell'accordo la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un Pubblio Ufficiale a ciò autorizzato.

Si noti bene: l'accordo può essere inserito nel verbale di mediazione o in atto separato da allegare al verbale.

In caso di violazione dell'accordo o ritardo nell'adempimento è prevista una penale?

In questo caso l'articolo 11 comma 3 prevede la possibilità di inserire una penale, ovvero una somma di denaro che dovrà essere versata in caso di violazione o ritardo dell'adempimento dell'accordo raggiunto.

Per il verbale positivo è sempre dovuto il compenso di mediazione, oltre alle spese di avvio della procedura. Quanto alle spese vive queste sono rimborsate all'Organismo a norma della circolare del Ministero della Giustizia del 20.12.2011.

Il verbale positivo è soggetto a registrazione?

No. Non è soggetto a registrazione sino al valore di 50.000 euro.

Che efficacia ha il verbale di accordo?

Distinguiamo due ipotesi:

Se l'accordo è stato raggiunto con l'assistenza di un avvocato: il verbale costituisce titolo esecutivo senza necessità di omologa da parte del Tribunale. Gli avvocati devono provvedere ad attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Se l'accordo è stato raggiunto senza l'assistenza di un avvocato: il verbale non costituisce titolo esecutivo e sarà necessaria l'omologa. Inoltre la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico sarà accertata dal Presidente del Tribunale.

Attenzione!!! Se manca la sottoscrizione degli avvocati l'accordo è valido, ma è privo di efficacia esecutiva.

Notifca dell'accordo

Quanto alla notifica dell'accordo una circolare del CNF ha ribadito che l'accordo sottoscritto dagli avvocati è sempre titolo esecutivo, specificando che per la notifica non deve essere allegato al precetto, ma deve essere integralmente trascritto nel precetto.

Avv. Luisa Camboni

Via Muraglia 57 09025 Sanluri

Cell. 328 1083342 Tel/fax 070 7567928

Mail: avv.camboni@tiscali.it


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