Per il Giudice di Pace di Lucera grava sull'ente e sul'esattore la prova di aver almeno tentato la notifica

di Lucia Izzo - Se il Comune non prova che i verbali furono notificati illo tempore al de cuius, va annullata la cartella Equitalia nei confronti degli eredi dell'automobilista multato.


Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Lucera (Magistrato onorario Angelo Raffaele Di Lella) che ha accolto il ricorso degli aventi causa del de cuius per i quali la cartella recapitata da Equitalia ha rappresentato il primo atto da cui apprendere la pretesa sanzionatoria, mentre l'Ente locale chiamato in causa non è riuscito a provare in giudizio la regolarità della notificazione.


Secondo gli attori, la cartella esattoriale risulta notificata oltre cinque anni dalla morte del de cuius, tuttavia essi non avevano avuto contezza alcuna delle tre multe nè tramite la notifica dei verbali e neppure con quella dell'ordinanza-ingiunzione. 


Non giova all'esattore difendersi eccependo l'inammissibilità per tardività dell'opposizione, da qualificarsi ex art. 617 c.p. agli atti esecutivi. Il magistrato onorario rileva come "stranamente" il Comune ed Equitalia abbiano affermato che la consegna al destinatario sarebbe avvenuta per tutte e tre le multe nella stessa data.


Per comprovare tale affermazione, tuttavia, non è prodotto dalle parti alcun documento idoneo a verificare anche solo il tentativo di notifica: pertanto, la pretesa sanzionatoria va annullata ex art. 201, comma 5, Cds stante la mancata notifica nei termini prescritti dalla legge. Spese a carico di Comune ed esattore.


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