di Lucia Izzo - Scatta il reato di pornografia minorile per il minorenne che con lo smartphone filma un rapporto orale con una coetanea, infrasedicenne, e mostra il video ai coetanei per vantarsene. Le testimonianze dei compagni che hanno visionato il video sono idonee a far scattare l'imputazione, nonostante il filmato sia stato cancellato dal dispositivo.
In particolare, come ha evidenziato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 35295/2016 (qui sotto allegata), ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter c.p., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto; esulano, quindi, dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore.
La Suprema Corte ha così dichiarato inammissibile il ricorso dei genitori dell'imputato, nei confronti del quale il Tribunale dei minorenni aveva dichiarato il non luogo al procedere poiché ai tempi del fatto aveva meno di 14 anni, circostanza che pur impedendo una più ampia formula assolutoria, non impedisce l'accertamento della responsabilità dell'imputato.
Il Collegio condivide la giurisprudenza in base alla quale la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 26 D.P.R. n. 448 del 1998, per difetto di imputabilità del minore, postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni, evidenziano gli Ermellini, ha esposto ampiamente le ragioni che impedivano l'adozione di una più ampia formula liberatoria nei confronti del giovane.
La motivazione del giudice a quo risulta coerentemente fondata sulle dichiarazioni di un altro minore che aveva dichiarato di aver visto insieme ai compagni il video pedopornorafico sul cellulare dell'imputato che se ne vantava; tali dichiarazioni sono state ritenute complete, dettagliate e non contraddette dalle dichiarazioni rese dagli altri minori che sapevano dell'esistenza del video pur non avendolo visto.
Nel caso di specie sufficienti elementi integrano il pericolo concreto che l'imputato potesse in futuro diffondere e mostrare il materiale archiviato a una pluralità indeterminata di soggetti (indeterminatezza che va intesa non come implicante un elevato numero di soggetti, ma piuttosto la non numerabilità ex ante degli stessi)
Assumono rilievo sotto tale profilo l'effettuazione di una videoripresa del rapporto orale che coinvolgeva la minore, la contestuale conservazione della stessa nella memoria di un telefono cellulare e la successiva sottoposizione alla visione da parte di terzi.
Cass., III sez. pen., sent. 35295/2016