di Valeria Zeppilli - I termini per l'impugnazione di un licenziamento fissati dal nostro ordinamento sono molto stringenti: non solo l'impugnazione stragiudiziale va proposta entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso, ma nei successivi 180 giorni deve procedersi al deposito del ricorso giudiziale o alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
In tale secondo caso, poi, se il tentativo non va a buon fine il ricorso al giudice va depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell'accordo.
Con riferimento a tale ultimo aspetto la Corte di cassazione, inaugurando un nuovo orientamento, con la sentenza numero 17253/2016 depositata il 23 agosto (qui sotto allegata) ha ritenuto che se la parte scelga di far seguire l'impugnazione stragiudiziale dal tentativo di conciliazione o arbitrato ma questo fallisca, deve sempre e comunque rispettare il termine di sessanta giorni per il deposito del ricorso.
A nulla rileva, infatti, che la richiesta del tentativo di conciliazione non sia stata inviata tramite raccomandata come prescritto dall'articolo 410, comma 5, del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, l'organizzazione sindacale aveva inviato la richiesta tramite fax e, sulla base di ciò, il lavoratore aveva tentato di far valere l'irrilevanza di tale richiesta rispetto alla normativa decadenziale dato che il ricorso era stato comunque depositato nei 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale.
La Corte di cassazione, però, ha ritenuto tale argomentazione priva di pregio: per i giudici, dal fatto che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 604/66 menzioni semplicemente la «comunicazione alla controparte» e non prescriva delle modalità specifiche che condizionino la validità o l'efficacia della comunicazione stessa, discende che deve considerarsi sufficiente l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo.
La parte che ha utilizzato un mezzo difforme rispetto a quanto previsto dall'ordinamento, insomma, non può beneficiare di tale difformità.
Se il tentativo di conciliazione o arbitrato fallito non è seguito nei successivi 60 giorni dal deposito del ricorso giudiziale, il lavoratore deve quindi sempre considerarsi decaduto dalla possibilità di impugnare il licenziamento
. Anche se il deposito è comunque avvenuto nel termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale e anche se la richiesta di tentativo di risoluzione bonaria della controversia era avvenuta a mezzo fax e non con raccomandata. Corte di cassazione testo sentenza numero 17253/2016