Un sistema che preveda tariffe forfettarie per rimborsare le spese di assistenza legale a carico di parte soccombente è conforme al diritto UE

di Lucia Izzo - Un sistema che preveda tariffe forfettarie per rimborsare le spese di assistenza legale a carico della parte soccombente, in un procedimento relativo a diritti di proprietà intellettuale, è conforme al diritto dell'Unione Europea. Lo ha disposto la Corte di Giustizia dell'UE, quinta sezione, nella sentenza resa il 28 luglio 2016 (qui sotto allegata) riguardante la causa C‑57/15, su domanda pregiudiziale sollevata dalla Corte d'Appello di Anversa, Belgio.


La vicenda

Al giudice nazionale era ricorsa una società titolare di un brevetto, contro altra società per far accertare, in sostanza, una violazione del citato brevetto, per farle ingiungere di cessare tale violazione e per farla condannare alle spese. Il Tribunale Commerciale di Anversa, tuttavia, aveva respinto il ricorso e dichiarato nullo il brevetto di cui trattasi, condannando la ricorrente a versare all'altra società un'indennità di procedura per il procedimento di primo grado dell'importo di 11.000 euro, importo massimo in virtù della normativa belga può essere richiesto per grado di giudizio per gli onorari corrisposti al proprio avvocato.


Ciononostante, la società chiamata in causa deduce di aver sostenuto spese ampiamente superiori all'importo summenzionato e lamenta che la normativa belga sia contraria all'articolo 14 della direttiva 2004/48, in quanto tale articolo non consente agli Stati membri di stabilire né un tetto al rimborso, per le spese di avvocato né una condizione legata alla commissione di un fatto illecito per il rimborso delle altre spese sostenute dalla parte vittoriosa nella lite. 


La decisione

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte Europea rammenta, preliminarmente, che l'articolo 14 della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà

intellettuale, sancisce il principio per cui le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, sopportate dalla parte vittoriosa, sono di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non vi si opponga. La nozione di "spese giudiziarie" che la parte soccombente deve rimborsare, comprende, tra l'altro, gli onorari di avvocato. 

Inoltre, la norma richiamata impone agli Stati membri di garantire il rimborso delle sole spese giudiziarie "ragionevoli", mentre l'articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva prevede che le procedure previste dagli Stati membri non debbano essere inutilmente costose.


Di conseguenza, una normativa che preveda tariffe forfettarie per il rimborso degli onorari di avvocato può, in linea di principio, essere giustificata a condizione che miri a garantire la ragionevolezza delle spese rimborsabili, tenuto conto di fattori quali l'oggetto della controversia, il valore di questa, o il lavoro da svolgere per la difesa del diritto in questione. 


Per contro, il criterio secondo il quale la parte soccombente deve sopportare le spese giudiziarie "ragionevoli" non può giustificare, ai fini dell'attuazione in uno Stato membro dell'articolo 14 della direttiva 2004/48, una normativa che imponga tariffe forfettarie di gran lunga inferiori rispetto alle tariffe medie effettivamente applicate ai servizi prestati da avvocati in tale Stato membro. 


Infatti, una simile normativa sarebbe incompatibile con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, che prevede che le procedure e i mezzi di ricorso previsti da detta direttiva siano dissuasivi. Orbene, l'effetto dissuasivo di un'azione di contraffazione sarebbe gravemente compromesso se l'autore della violazione potesse essere condannato solamente al rimborso di una piccola parte delle ragionevoli spese per l'avvocato sostenute dal titolare del diritto di proprietà intellettuale danneggiato. 

Una simile normativa pregiudicherebbe pertanto l'obiettivo principale perseguito dalla direttiva 2004/48, consistente nell'assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. 


Infine, si deve osservare che l'articolo 14 della direttiva 2004/48 prevede che le spese giudiziarie che la parte soccombente deve sopportare siano "proporzionate": tale questione non può essere valutata indipendentemente dalle spese che la parte vittoriosa ha effettivamente sostenuto per l'assistenza legale, nei limiti in cui esse siano ragionevoli


Sebbene il requisito di proporzionalità non implichi che la parte soccombente debba necessariamente rimborsare integralmente le spese sostenute dall'altra parte, esso esige tuttavia che quest'ultima abbia diritto al rimborso, quantomeno, di una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa.


Il principio

Pertanto, una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda un limite assoluto per le spese di assistenza legale, deve assicurare, da un lato, che tale limite rispecchi le tariffe realmente praticate in materia di servizi di assistenza legale nell'ambito della proprietà intellettuale e, dall'altro, che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente. Infatti, una simile normativa, in particolare nell'ipotesi in cui detto limite sia troppo basso, non è idonea ad escludere che l'importo di tali spese superi ampiamente il limite previsto, cosicché il rimborso al quale la parte vittoriosa può ambire diviene sproporzionato o, a seconda dei casi, insignificante, privando in tal modo l'articolo 14 della direttiva 2004/48 del suo effetto utile. 

Corte di Giustizia UE, sentenza C‑57/15

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