di Valeria Zeppilli - Se è palese la sussistenza del periculum in mora circa il corretto adempimento della futura obbligazione, il beneficiario di un assegno di mantenimento può legittimamente chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'ex.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza depositata il primo agosto 2016 e qui sotto allegata, ha infatti statuito che, senza alcun dubbio, il sequestro conservativo di cui all'articolo 671 del codice di procedura civile è compatibile con il giudizio di separazione personale dei coniugi. Con riferimento a quest'ultimo, infatti, un simile rimedio rappresenta una forma aggiuntiva di tutela e non si configura come una norma sostitutiva della tutela ordinariamente concessa dal codice di rito.
Di conseguenza, pure in assenza di inadempimento o ove non vi sia interesse a farlo valere, anche l'ex coniuge può fare ricorso alla tutela ordinaria offerta dall'articolo 671.
A tal fine, però, è fondamentale fornire la prova dei presupposti tradizionali di un simile rimedio, ovverosia la contemporanea sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Nel caso di specie, le richieste della donna di ottenere il sequestro conservativo di proprietà dell'ex marito trovavano sostegno nella presenza di entrambi tali requisiti.
Si pensi ad esempio, con riferimento al periculum in mora, alla circostanza che l'uomo, nell'ambito delle difese svolte nel corso del procedimento principale, aveva variamente dedotto di non essere nelle condizioni di poter adempiere al pagamento dell'assegno di mantenimento e che il mutuo per l'acquisto della casa coniugale era pagato dal padre.
Con riferimento al fumus boni iuris, invece, si pensi al fatto che la sussistenza dei presupposti per la concessione del mantenimento in favore della donna era stata valutata positivamente sia in sede di modifica delle condizioni di separazione che in esito alla comparizione presidenziale.
Per il Tribunale di Perugia il sequestro va quindi autorizzato.
Tribunale di Perugia testo sentenza 1° agosto 2016