di Lucia Izzo - Nei sinistri in cui sono coinvolti veicoli a motore immatricolati all'estero, la copertura assicurativa dell'UCI, così come per i mezzi immatricolati in Italia, comprende anche i danni causati alle cose trasportate e non solo alle persone.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 4669/2016. accogliendo il ricorso proposto da una società contro l'UCI (Ufficio Centrale Italiano)
Nel caso in esame, una società aveva convenuto in giudizio l'Ufficio, insieme al conducente e al proprietario di un autoarticolato chiedendo il pagamento in solido di una somma in quanto la merce ricevuta dal Belgio (colli contenenti piani e basi per tavoli di marmo) in restituzione era a giunta a destinazione interamente danneggiata, a causa del ribaltamento delle casse avvenuto a seguito di una improvvisa frenata effettuata dal conducente del mezzo in prossimità di un'uscita autostradale.
Se il Tribunale accolse la domanda, liquidando i danni oltre accessori, la Corte d'Appello dichiarava difetto di legittimazione passiva dell'UCI ritenendo che esso garantisse solo le persone trasportate e non le cose.
La Corte territoriale premesso che l'UCI svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 6 L. 990/1969 di provvedere alla liquidazione dei sinistri provocati in Italia dalla circolazione di un veicolo estero, aveva rilevato che: "il citato articolo 6, al comma quarto, dispone che l'ente provveda alla liberazione dei danni cagionati in Italia, garantendo il pagamento agli aventi diritto nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge"
I limiti e le forme previsti dalla legge numero 990/69 sono dunque quelli di cui al precedente art. 1, come modificato dall'articolo 1 comma 2 D.L. 857/76, per il quale i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. che deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Da qui il ricorso della società in Cassazione, con cui la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale ritenuto che, sulla base dell'esame congiunto della Legge n. 990 del 1969, articoli 1 e 6, la garanzia concernesse solo i danni fisici riportati dalle persone trasportate, e non i danni alle cose trasportate.
Motivo che, secondo gli Ermellini è fondato poiché le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata non possono essere condivise.
In forza dell'art. 6 L. 990/1969, vigente all'epoca dei fatti di causa (ora art. 125 D.Lgs. 209/2005, codice delle assicurazioni), l'obbligo di assicurazione per la r.c.a. vige anche per i veicoli immatricolati all'estero, una volta entrati in Italia.
L'imposizione dell'obbligo di assicurazione anche ai veicoli con targa estera, evidenziano i giudici, estera risponde ad una duplice esigenza: da un lato, quella di non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone, esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse imporre al veicolo straniero, una volta varcato il confine, l'obbligo di assicurarsi nonostante la polizza della r.c.a. sia stata già stipulata nel Paese di provenienza; dall'altro, l'esigenza di non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero, privo di rappresentanti in Italia.
Il sistema funziona in quanto, in tutti i paesi aderenti, vi sono uffici nazionali, chiamati bureaux, il cui compito è quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva rivalsa nei confronti dell'assicuratore responsabile.
L'Ufficio Centrale Italiano - U.C.I. è il bureau nazionale italiano, il quale ha (tra l'altro) il compito di liquidare il risarcimento dovuto al soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera.
La sentenza impugnata va cassa con rinvio poichè il richiamo contenuto nell'art. 6 L. 990/1969 alla sussistenza dell'obbligo assicurativo dell'U.C.I. "nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge" deve porsi in correlazione con il primo comma dell'art. 1 L. 990/1969 e, quindi, con l'obbligo di "assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile".
La menzionata disposizione codicistica prevede espressamente, al primo comma, che il risarcimento concerne il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli sia a persone sia a cose.
Ne consegue, concludono i giudici, che la copertura assicurativa dell'U.C.I. per i veicoli immatricolati all'estero, al pari della generale garanzia relativa alla circolazione dei veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate.
Tale conclusione trova conferma nel disposto dall'attuale art. 128, lett. b), D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), il quale prevede espressamente un apposito massimale per i danni alle cose.