La compiuta prescrizione triennale del tributo fa venir meno l'obbligo di pagamento

di Lucia Izzo - Il bollo auto non è dovuto se caduto in prescrizione: in sostanza, se dopo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, il contribuente non riceve  un sollecito di pagamento o una cartella da parte di Equitalia, Agenzia delle Entrate o altro ente preposto alla riscossione, il tributo non sarà più dovuto (per approfondimenti: Bollo auto: che succede se dimentichi di pagare?).


Lo stabilisce l'art. 1, comma 163, della legge 296/06, il quale afferma che il titolo esecutivo (la cartella di pagamento) deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 


Si tratta di una posizione avvalorata dalla giurisprudenza, come dimostra la recente sentenza della CTR di Catanzaro del 3 febbraio 2016 (per approfondimenti: Bollo auto: la cartella va notificata entro 3 anni dalla definitività dell'accertamento) che avalla un orientamento sempre più favorevole al termine triennale in luogo di quello decennale sostenuto da diversi precedenti, anche di Cassazione (sent. n. 701/2014,  S.U. sent. n. 5791/2008), in considerazione della presunta natura erariale del credito. 


Al contribuente, tuttavia, è richiesta una particolare attenzione nel calcolo, al fine di verificare se il bollo auto è ancora dovuto o meno (per approfondimenti: Pagamento bollo auto: come velocizzare la procedura e dove risparmiare): la legge specifica che la prescrizione si ha per compiuta se non vi è stata alcuna notifica fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.  


In pratica, per il pagamento dovuto nel 2016, il termine triennale va conteggiato dal 1° gennaio 2017 (anno successivo a quello di riferimento per il tributo), e la prescrizione si compirebbe a partire dal 1° gennaio 2020, ovverosia trascorsi 3 anni da quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.


Il termine di prescrizione summenzionato può, tuttavia, essere interrotto se al contribuente giunge un avviso di accertamento o una cartella di pagamento (si fa riferimento alla data di ricezione dell'atto e non a quella di spedizione). In tal caso, la prescrizione interrotta inizia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dell'atto, per altri tre anni.


Un orientamento condiviso dalla CTP di Bari, sent. n. 3647/04/15, che ha confermato che, se sono trascorsi più di 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento relativo a tasse automobilistiche, senza che sia mai stata notificata da Equitalia alcuna cartella di pagamento, il credito va ritenuto prescritto anche se è stato iscritto a ruolo e appare nell'estratto conto di Equitalia stessa. Stesso risultato qualora l'avviso di accertamento sia stato notificato entro i termini, ma, entro i successivi tre anni, non sia intervenuto nessun altro atto interruttivo della prescrizione.


La prescrizione del bollo, va contestata innanzi al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale) entro il termine di impugnazione della cartella esattoriale (60 giorni dalla notifica). 

In caso di mancato pagamento del bollo auto, Equitalia può disporre il fermo amministrativo del veicolo. Tuttavia, se il tributo è prescritto, il provvedimento di iscrizione al PRA del blocco è illegittimo e può essere impugnato: in tal caso, su Equitalia grava l'obbligo di esibire l'originale della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata, per provare che il plico è stato correttamente consegnato al titolare del mezzo nei termini. 


Parimenti illegittima anche l'ingiunzione di pagamento per il bollo auto se il fisco non produce in giudizio l'originale dell'avviso di ricevimento dell'accertamento spedito con raccomandata. 


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