di Lucia Izzo - In caso di tamponamento a catena, la presunzione di corresponsabilità tra i veicoli coinvolti non si applica al mezzo fermo, ossia laddove il conducente sia riuscito ad arrestare la propria vettura senza urtare, fino al momento del successivo tamponamento, quella che lo precedeva.
Tanto si desume dalla sentenza del Giudice di Pace di Milano, I sezione, del 14 maggio 2016, n. 4856 (qui sotto allegata). Gli attori, conducente e proprietario del veicolo danneggiato, evidenziano che mentre il mezzo si trovava fermo in coda a causa di un rallentamento del traffico, questo veniva tamponato da un furgone e veniva sospinto contro il veicolo che lo precedeva riportando dei danni, a cui si aggiungono le lesioni alla persona.
I convenuti, contestando la relazione della Polizia Stradale, hanno invece negato la propria responsabilità esclusiva sostenendo che il danneggiamento alla parte anteriore dell'auto era già presente al momento del tamponamento, poichè il mezzo aveva già preventivamente e autonomamente urtato il veicolo che lo precedeva. Pertanto, nulla sarebbe stato dovuto per il risarcimento di questa parte del danno e neppure per quello alla persona.
Il Giudice richiama una sentenza resa dalla Corte di Cassazione (n. 4021/2013) secondo la quale in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Il giudicante ritiene che la difesa di parte attrice abbia fornito gli elementi di prova necessari a superare la presunzione di corresponsabilità a cui fa riferimento la giurisprudenza. Fondamentali le dichiarazioni rese dal teste, conducente del veicolo che precedeva la vettura attorea, il quale ha affermato che "La vettura che mi seguiva direttamente riuscì a fermarsi a breve distanza dalla mia macchina senza urtarmi sebbene a fatica dopo una brusca frenata".
Appare evidente, conclude la sentenza, che solo in seguito all'urto subito dal furgone che la seguiva e la ha tamponata da tergo è stata sospinta conto la vettura condotta dal teste, pertanto i convenuti dovranno provvedere al risarcimento.
Giudice di Pace Milano, sent. 4856/2016• Foto: 123rf.com