Per la Cassazione l'incertezza sul contenuto del portafogli in ogni caso non fa scattare la particolare tenutià

di Lucia Izzo - Delitto "solo" tentato se il borseggiatore non riesce a rubare il portafogli sull'autobus poichè, dopo averlo sottratto, viene individuato da un agente di polizia lasciando cadere il maltolto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 38238/2016 (qui sotto allegata).


La Corte d'Appello aveva confermato nei confronti degli imputati la condanna per il furto di un portafoglio, sottratto a persona settantacinquenne, con destrezza, su un autobus di linea. Entrambi gli imputati, ricorrendo in Cassazione, lamentano la violazione delle norme che disciplinano il tentativo e una illogicità di motivazione con riguardo alla negazione dell'attenuante del danno di particolare tenuità.


In particolare, la difesa evidenzia che l'azione si era svolta sotto la costante osservazione di agenti di polizia, che infatti erano intervenuti per arrestare i ladri, per cui doveva riqualificarsi il fatto come furto tentato; inoltre, si sostiene che l'incertezza sul contenuto del portafoglio avrebbe dovuto indurre i giudici a riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità).


Per gli Ermellini il ricorso è fondato in ordine alla qualificazione del fatto-reato, ma inammissibile nel resto. Sia la sentenza impugnata che quella di primo grado danno atto che l'azione delittuosa si è svolta sotto il costante controllo dell'agente di polizia, il quale ebbe modo di notare, già alla fermata dell'autobus, tre uomini che avevano preso ad "osservare" le persone anziane, per cui, insospettito, salì sull'autobus, insieme ai tre, e ne osservò i movimenti. 


Notò, così, che i tre, operando in sinergia, avevano sottratto il portafoglio a un passeggero e, pertanto, intervenne prima che questi lasciassero l'autobus, con la conseguenza che il ladro lasciò cadere la refurtiva al momento in cui si vide scoperto.


Si evince, da tanto, che i tre riuscirono a sottrarre il portafoglio, ma non ad impossessarsene, per cui il reato va qualificato come furto tentato:  come le Sezioni Unite hanno chiarito, il monitoraggio della azione furtiva, esercitato mediante appositi apparati tecnici o dalle forze dell'ordine, con conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.


Inammissibile, invece, il motivo riguardante l'attenuante del danno di speciale tenuità, che già aveva costituito oggetto di motivo di appello. In realtà, precisa il collegio, già il gravame era in parte de qua inammissibile per carenza del requisito della specificità dei motivi


Infatti, l'appellante si era limitato a disquisire sulla "strutturale compatibilità" fra la circostanza aggravante in questione e la forma tentata del delitto, ovvero ad affermare, aprioristicamente, che il danno era particolarmente tenue, "stante l'oggetto sottratto e i relativi contenuti", senza la benché minima indicazione delle ragioni per cui il danno, in prospettiva di consumazione, sarebbe stato da ritenere "di particolare tenuità" (nessuna indicazione era data intorno al contenuto del portafoglio, nel quale comunque erano contenuti, oltre a documenti vari, ben 185 euro). 


All'omesso rilievo da parte della Corte territoriale della inammissibilità del motivo di appello in parola, pone riparo la Corte di Cassazione, d'ufficio, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen. mediante la relativa declaratoria e previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui, anziché dichiarare inammissibile il ridetto motivo di appello, lo ha esaminato, nel merito, respingendolo.


L'inammissibilità dell'appello in parte de qua travolge anche il motivo del ricorso per Cassazione sul punto, determinando l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla definizione giuridica del fatto, nonchè la qualificazione del reato come delitto tentato e l'annullamento, senza rinvio, della decisione in ordine al rigetto del motivo di appello concernente l'attenuante del danno di speciale tenuità.

In aggiunta, la declaratoria della inammissibilità del ridetto motivo di gravame.

Cass., V sez. pen., sent. n. 38238/2016

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