Avv. Isabella Vulcano - In molti esercizi commerciali, hotel ed altri locali oggi è possibile collegarsi gratuitamente al wi-fi. Si tratta senza dubbio di una comodità che però potrebbe causare qualche problema. Pensiamo, ad esempio, all'ipotesi in cui il cliente di un hotel scarica della musica o film pirata, violando le regole del copyright.
Chi sarà ritenuto responsabile? A primo acchito parrebbe colui che si è connesso al wi-fi ma in realtà la polizia postale, risalendo agli estremi della connessione, individuerà immediatamente il titolare dell'esercizio sul quale ricadrà ogni addebito, non fosse altro che per l'enorme difficoltà nel rintracciare colui che ha utilizzato il wi-fi.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, tuttavia, rivoluzionato la suddetta impostazione stabilendo, con una interessante pronuncia (Corte Giust. UE sentenza C 484/14 del 15.9.2016 qui sotto allegata) che il titolare del diritto d'autore violato, per poter ottenere il risarcimento dovrà rivolgersi non al proprietario del locale bensì a colui che ha effettuato la connessione internet.
Il gestore/proprietario del locale, infatti, è un semplice intermediario che ha la funzione di consentire il trasporto dei dati attraverso il "proprio" wi-fi.
Consapevole, tuttavia, della difficoltà nel rintracciare il responsabile, la Corte Europea ha stabilito che il titolare del diritto d'autore può chiedere che il gestore si doti, obbligatoriamente, di una password che sarà utilizzata da tutti coloro che utilizzano il wi-fi e che dovranno, necessariamente registrarsi, così da poter individuare il responsabile dell'illecito.
Solo a questa condizione il gestore/proprietario non sarà ritenuto responsabile dell'azione di pirateria posta in essere dal proprio cliente.
Corte di giustizia Ue, sentenza C-484/14