Per la Cassazione, anche senza trascrizione al Pra, mero mezzo di pubblicità, il vecchio proprietario va esente da responsabilità

di Lucia Izzo - La cessione di un'autovettura si può realizzare per effetto del mero consenso tra le parti e la trascrizione del'atto al PRA non costituisce un requisito di validità o efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità atto a dirimere eventuali conflitti tra più aventi causa. 


Pertanto, non può essere aprioristicamente considerato colpevole per attività non autorizzata di gestione di rifiuti e divieto di abbandono, il titolare dell'azienda che sostenga di aver trasferito la proprietà del'auto abbandonata a un terzo, nonostante manchi la trascrizione dell'atto di cessione.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 38823/2016 (qui sotto allegata). Il ricorrente, legale rappresentate di una S.r.l., era stato condannato alla pena di 2.600,00 euro di ammenda, con le consequenziali pene accessorie previste per legge, in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 256, comma 2 e 192, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per avere, in quanto titolare di impresa, abbandonato in area pubblica un'autovettura.


Secondo l'assunto dell'imputato, tuttavia, la sentenza di primo grado ne avrebbe affermato la responsabilità penale sulla base del mero dato formale della qualità di proprietario del veicolo, da lui rivestita, nonché alla stregua di una culpa in vigilando consistente nel non avere esercitato un adeguato controllo sulla persona alla quale, da alcuni anni, aveva venduto l'autovettura e alla quale sarebbe stata, in realtà, addebitabile la condotta materiale del reato in questione. 


Gli Ermellini evidenziano che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del ricorrente in ragione del fatto che egli rivestisse la qualità di legale rappresentante della S.r.l. e che il veicolo abbandonato fosse formalmente intestato alla società.


Sul punto deve riconoscersi, afferma il Collegio, che ove tali circostanze fossero state adeguatamente riscontrate, e puntualmente sostenute sul piano motivazionale, la soluzione accolta dal primo giudice sarebbe stata corretta e in ogni caso insindacabile, siccome afferente al piano delle valutazioni di merito, dal giudice di legittimità. 


Ciò in quanto la fattispecie qui in contestazione (art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006) si configura come "reato proprio", per la cui integrazione è necessario che la condotta tipica sia commessa dai "titolari di imprese" ovvero dai "responsabili di enti".

Secondo l'orientamento  della Suprema Corte uno degli indici rivelatori del fatto che nel prestare l'attività

tipica il soggetto attivo non agisca come privato cittadino è dato proprio dalla "natura e provenienza dei materiali dismessi


Tuttavia, nel caso di specie, le allegazioni difensive sono, pertinenti laddove censurano la circostanza che la sentenza di primo grado non abbia dato conto, in maniera logicamente congrua, delle ragioni per le quali abbia ritenuto non credibile l'avvenuta cessione della proprietà dell'autovettura ad altra persona.


Tale circostanza, invero determinante, è stata ritenuta non provata dal giudice di primo grado, che ha da un lato considerato non sufficiente la mera prospettazione dell'imputato e, dall'altro lato, ha ritenuto non concludente la dichiarazione resa da un testimone che aveva riferito dell'avvenuta cessione. La sentenza impugnata non ha adeguatamente esplicitato le ragioni per cui abbia ritenuto di escludere l'avvenuta cessione del veicolo, limitandosi a fare riferimento all'assenza di qualunque riscontro documentale in ordine al passaggio di proprietà dell'auto. 


Per la Cassazione, invece, il giudice avrebbe dovuto considerare, quantomeno sotto il profilo motivazionale, che, ai sensi degli artt. 1376 e 2684 cod civ., il trasferimento della proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del consenso delle parti e che la trascrizione dell'atto nell'ufficio del Pubblico registro automobilistico non  costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore.


La sentenza, va comunque annullata con rinvio perchè, nonostante tutto, il reato è considerato estinto per prescrizione.

Cass., III sez. pen., sent. n. 38823/2016

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