di Valeria Zeppilli - Se la responsabilità del medico è accertata in sede penale, tale accertamento fa fede anche nella sede civile ove si discuta di tutti i legittimi risarcimenti.
Così statuendo nella sentenza numero 18595/2016, depositata il 22 settembre e qui sotto allegata, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che, se dagli accertamenti eseguiti per la decisione penale è emersa in maniera conclamata la responsabilità del sanitario, nel corso del giudizio civile non è necessario disporre una nuova CTU.
Nel caso di specie la consulenza alla base della sentenza penale, con la quale era stata accertata una pesante fattispecie di responsabilità medica, era stata talmente precisa da privare di ogni senso una nuova perizia.
Il medico, dinanzi a una piccola paziente alla quale era stato diagnosticato un trauma cranico a seguito di una caduta dalla bicicletta, non aveva valutato il grado di compromissione della coscienza attraverso la Glasgow Come Scale né aveva effettuato i relativi controlli ogni mezz'ora avvalendosi di persone esperte e in ambiente sterile. Egli inoltre aveva classificato il trauma cranico all'atto del ricovero in base alle risposte cliniche nell'ambito dei traumi lievi mentre dalla tac e in base alle risposte del paziente si trattava sin da subito di un trauma di moderato. Infine il sanitario non aveva disposto il trasferimento immediato della paziente presso strutture più adeguate, come invece consigliava l'accertamento del solo edema diffuso e perifocale.
Occorre fare attenzione però: quello che ha ispirato la decisione della Cassazione in commento non può essere reputato un principio assoluto.
Esso, infatti, vale solo se in sede penale la persona offesa si è costituita parte civile e la perizia è stata quindi espletata nell'ambito di un procedimento in cui vi era un effettivo contraddittorio tra le parti. In simili casi è infatti facile che il giudice penale, dopo aver accertato la responsabilità, rinvii al giudice civile per la liquidazione del danno, con conseguente applicabilità di quanto sancito dalla sentenza numero 18595/2016.
Non è così, però, in tutti gli altri casi: se la persona offesa non si è costituita in sede penale, non è possibile che la perizia, emessa senza la sua partecipazione al contraddittorio, faccia fede nei suoi confronti anche in sede civile.
Nel caso specifico, i genitori della piccola si erano costituiti in sede penale ed ecco, quindi, che una nuova CTU non serve perché quella già fatta è più che sufficiente.
La Corte d'appello di Ancona ha, quindi, errato nel non considerare che il giudizio dinanzi a sé "era la continuazione del giudizio di appello penale già svoltosi resosi necessario per motivare adeguatamente sul nesso di congruenza causale" e nel conferire, così, a dei nuovi consulenti tecnici un ulteriore accertamento dei fatti e una nuova acquisizione delle prove.
Insomma: il giudice del merito "non poteva disporre l'acquisizione di nuovo materiale cognitorio per accertare la fenomenologia di fatti già acclarati ed acquisiti, né demandare il suddetto giudizio logico-giuridico ai nuovi consulenti".
Il ricorso dei genitori della piccola va accolto: la Corte di appello deve procedere a un nuovo esame.
Corte di cassazione testo sentenza numero 18595/2016