di Marina Crisafi - Perde il figlio il padre immaturo che viene affidato esclusivamente alla madre. A sancirlo è la Cassazione, con la sentenza n. 18559/2016 depositata il 22 settembre scorso (e qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una donna che chiedeva l'affido esclusivo del figlio data la grande immaturità dell'ex marito e le aggressioni subite dallo stesso.
Per gli Ermellini, va ribaltato il verdetto della corte d'appello di Potenza che, a sua volta discostandosi dalla decisione del giudice di primo grado, aveva negato la richiesta della donna.
Da piazza Cavour arriva un monito importante e una tirata d'orecchie per i giudici di merito: è vero che l'affido condiviso costituisce la modalità prioritaria, ma lo stesso cade nel momento in cui sia contrario all'interesse del figlio.
E non è dato comprendere le perplessità dei giudici di secondo grado considerati i dati emersi "attestanti la scarsa maturità genitoriale dell'uomo nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta e la sua inidoneità educativa".
In particolare, ricorda la S.C., si rivela "sostanzialmente travisato l'interesse superiore del minore cui, come noto, occorre dare preminenza, la cui portata, dev'essere intesa come non limitata all'intuibile o comprensibile desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale".
Sintomatica, peraltro, "dell'inadeguata valutazione dell'interesse del figlio delle parti appare, in aggiunta allo scarso rilievo attribuito ai profili del mantenimento e della irregolarità e non assiduità delle frequentazioni paterne, soprattutto l'assenza di specifica considerazione della tipologia e gravità della conflittualità esistente tra le parti e dei reati commessi dall'uomo" in danno della ex moglie, "inevitabilmente invece destinati a riflettersi negativamente anche su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari e sui rapporti interpersonali e, dunque, dotati di rilevante influenza sullo stabilimento del regime di affidamento più consono, anche in prospettiva al figlio della coppia".
Nessun dubbio dunque sull'accoglimento del ricorso della madre. Parola al giudice del rinvio.
Cassazione, sentenza n. 18559/2016
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