di Valeria Zeppilli - La maggior parte delle polizze assicurative RC auto prevedono il meccanismo del cd. bonus-malus, in forza del quale il premio aumenta o diminuisce a seconda che l'assicurato abbia o non abbia cagionato incidenti.
Con riferimento a tale meccanismo la sesta sezione civile della Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 19058/2016 depositata il 28 settembre e qui sotto allegata, ha precisato che il declassamento dell'assicurato nella scala delle classi di merito non può trovare fondamento solo nel fatto che l'assicurato abbia accettato dall'assicuratore un indennizzo inferiore a quello effettivamente patito.
Per i giudici, infatti, a rilevare ai fini dell'avanzamento o del declassamento non è tanto la condotta dell'assicurato quanto quella dell'assicuratore.
Ciò in quanto il principio alla base del meccanismo va identificato nel fatto che quanto più l'assicurato è imprudente, tanto più aumentano i costi che egli cagiona all'assicuratore e, di conseguenza, il premio. Il declassamento dell'assicurato è generato proprio dall'aver egli costretto l'assicuratore a indennizzare i danni cagionati (in via diretta o in stanza di compensazione).
Nel caso di specie, il giudice del merito aveva ritenuto legittimo il declassamento solo sulla base del comportamento tenuto dall'assicurato, che aveva accettato un pagamento non integralmente satisfattivo delle sue pretese, interpretandolo come implicita ammissione di una sua concorrente responsabilità.
Per la Cassazione, tuttavia, si tratta di una valutazione errata in iure: il Tribunale in funzione di giudice dell'appello deve tornare sulla questione e giudicare valutando tutte le circostanze acquisite al giudizio.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 19058/2016