Per la Cassazione trattasi di eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio, né opponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità

di Lucia Izzo - L'eccezione proposta dalla parte che si oppone alla sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio evidenziando la lunga durata della convivenza con il partner, è tardiva se non proposta nella costituzione in giudizio del convenuto, ma in udienza successiva.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 19811/2016 (qui sotto allegata). Il marito aveva chiesto alla Corte d'Appello di riconoscere l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza ecclesiastica che aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra lui e la moglie. 


La sua domanda veniva, tuttavia, rigettata poichè la Corte territoriale riteneva che la moglie avesse tempestivamente eccepito nella comparsa di risposta la prolungata convivenza con il marito, successiva alla celebrazione delle nozze.


Da qui il ricorso in Cassazione con cui l'uomo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167, comma secondo, e 343, comma primo, cod. proc. civ., rilevando che la convenuta si era costituita solo all'udienza del 18 dicembre 2014, depositando la comparsa di risposta contenente l'eccezione che era stata accolta dalla Corte territoriale.


Per gli Ermellini la doglianza è fondata. Secondo il condiviso orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza

canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.


Appare evidente, concludono i giudici, che l'eccezione, proposta con comparsa di risposta depositata alla prima udienza e non nei termini previsti dall'art. 166 cod. proc. civ. , deve ritenersi tardiva. Questo il dato che dovrà valutare la Corte d'Appello a cui la Cassazione rinvia.

Cass., I sez. civ., sent. n. 19811/2016

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