di Valeria Zeppilli - L'arrivo di un paziente al Pronto Soccorso fa sorgere in suo capo il diritto di essere sottoposto a visita medica.
Come chiarito dalla Corte di cassazione con sentenza numero 40753 del 29 settembre 2016 (qui sotto allegata), infatti, il codice triage assegnato al momento dell'accettazione non legittima mai il sanitario ad omettere di visitare un paziente la cui patologia sia stata valutata non grave dal personale paramedico al primo screening eseguito. Tale codice, piuttosto, limita la sua funzione a quella di definire un ordine delle visite, visite che comunque devono essere eseguite.
Nel caso con il quale la Corte si è dovuta confrontare, peraltro, a lamentare il dolore, acuto, era una donna non più giovane e a sollecitare il sanitario a visitarla era stato anche il personale infermieristico.
Il codice di ingresso, però, era quello verde e il medico, nonostante non avesse altre urgenze, non ha voluto sentire ragioni: l'esame radiologico necessario deve essere posticipato, dato che al momento dell'arrivo del paziente era notte.
Per la Cassazione, tuttavia, tale comportamento non può reputarsi un legittimo esercizio della discrezionalità del sanitario: questi, in ogni caso, avrebbe dovuto verificare la gravità della situazione lamentata dal paziente e, comunque, formulare una diagnosi precisa. È una priorità, infatti, quella di scongiurare delle patologie intense e tali da richiedere un intervento tempestivo e irrimandabile.
Il reato di rifiuto di atti di ufficio, in conclusione, resta: il ricorso del medico va rigettato.
Corte di cassazione testo sentenza numero 40753/2016