Carcere fino a 8 anni e multe fino a 5mila euro. Ora tocca al Senato. Le novità e il testo in allegato

di Marina Crisafi - Via libera da Montecitorio alla proposta di legge che introduce modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture energetiche, di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

Il provvedimento, approvato con 248 voti a favore (cinque contrari e 96 astenuti), introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 624-ter, facendo assurgere il furto di rame a reato autonomo, e prevedendo pene detentive fino a 8 anni e multe fino a 5mila euro.

Il ddl (qui sotto allegato) ora passa all'esame del Senato per il sì definitivo.

I punti chiave del ddl:

Il nuovo reato

La proposta di legge approvata ieri alla Camera introduce nel codice penale il nuovo art. 624-ter che rende il furto di rame un'autonoma fattispecie di reato.

Attualmente, infatti, il furto commesso "su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica" è punito come aggravante del furto (art. 625, primo comma, n. 7-bis, c.p.).

La nuova disposizione stabilisce, invece, che "chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale sottraendole dalle infrastrutture destinate 3 all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000".

Nel dettaglio, la formulazione della nuova fattispecie ricalca quella della circostanza aggravante (introdotta dal d.. 93/2013), lasciando invariata la pena detentiva, ma inasprendo sensibilmente la sanzione pecuniaria (da 1.000 a 5.000 in luogo di, rispettivamente, 103 e 1.032 euro).

Punite anche le "bande"

Anche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, data l'esistenza di vere e proprie "bande" strutturate dedicate a questo tipo di reato, il ddl integra il contenuto dell'art. 416-bis c.p. (con l'aggiunta di un ottavo comma) introducendo la nuova fattispecie "associativa del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione". La punibilità è, di conseguenza, della reclusione da 3 a 8 anni, quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere il furto di rame o la ricettazione.

Le novità procedurali

Gli altri interventi della proposta di legge riguardano gli artt. 51 e 380 del codice di procedura penale.

In particolare, la prima modifica (all'art. 51) attribuisce alla competenza della procura distrettuale le indagini per il nuovo delitto di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed al furto di materiale appartenente ad infrastrutture pubbliche (art. 416, ottavo comma, c.p.).

La seconda, invece (all'art. 380) ha natura di coordinamento con le novità introdotte e riguarda la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza, il quale, dovrà essere disposto in caso di commissione del nuovo reato ex art. 624-ter c.p.

Ddl furto di rame

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: