di Marina Crisafi - Anche se la mediazione (non obbligatoria) si è conclusa con esito negativo, l'avvocato che ha assistito il cliente può ottenere la liquidazione dei propri compensi a spese dello Stato. A stabilirlo è un decreto del Tribunale di Ascoli Piceno del 12 settembre 2016 (qui sotto allegato), che ha accolto una domanda di liquidazione dell'onorario per un difensore (precedentemente ammesso al gratuito patrocinio) per l'assistenza ad un cliente in una mediazione, inerente la restituzione (o il pagamento del prezzo) di un bene mobile registrato.
Il Tribunale ritenuto che, in conformità "al costante orientamento giurisprudenziale, anche l'attività espletata dal difensore in sede di mediazione debba essere posta a carico dello Stato in caso di previa ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che debba essere liquidata in relazione ai parametri dell'attività stragiudiziale", ha liquidato all'avvocato il compenso di 600 euro, applicando la riduzione del 50% prevista dal Testo Unico delle spese di giustizia, alla luce dell'unico incontro davanti al mediatore, "della limitata complessità dell'incarico e dell'impegno necessario al suo espletamento".
Il punto della giurisprudenza
Il tribunale marchigiano si era espresso nello stesso senso anche con un decreto di pochi mesi fa (estensore Mariani, 25 giugno 2016), liquidando mille euro quale onorario all'avvocato posto a carico dello Stato in relazione ad una mediazione, stavolta obbligatoria, svolta nel corso di uno sfratto per morosità e conclusasi con esito positivo.
La questione tuttavia è tuttora controversa in giurisprudenza.
Da un lato, infatti, c'è chi ritiene, alla luce di un'interpretazione dell'art. 75 del d.p.r. n. 115/2002 aderente ai principi costituzionali che governano il sistema italo-comunitario delle fonti, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia valida per ogni grado e fase del processo e per tutte le procedure comunque connesse, ivi compresa la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale, anche laddove la stessa, "per il suo esito positivo non sia seguita dal processo (cfr. Trib. Firenze, 13 gennaio 2015, presidente Breggia).
Dall'altro, invece, c'è chi ritiene che in tali casi difetta l'esecuzione di un "mandato alle liti", conferito per la rappresentanza e difesa in giudizio e questo a prescindere dall'obbligatorietà o meno della mediazione (cfr. Trib. Tempio Pausania, 19 luglio 2016, presidente Cucca).
Trib. Ascoli Piceno, decreto 12.9.2016
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