di Valeria Zeppilli - La guida in stato di ebbrezza è considerata, nel nostro ordinamento, un reato. Chi lo commette, tuttavia, non è punibile se il suo tasso alcolemico supera di poco la soglia limite.
Con la sentenza numero 43854/2016 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti precisato che l'articolo 131-bis del codice penale, che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ha natura sostanziale ed è applicabile anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 28/2015 che l'ha introdotto, anche quelli che pendono in sede di legittimità.
Nel caso di specie, l'imputato era stato fermato mentre era alla guida in stato inconfutabilmente alterato dall'assunzione di alcol. Tuttavia, dall'alcoltest al quale era stato sottoposto era emerso un valore di grammi/litro pari a 0,96, quindi di poco superiore al limite minimo della forbice di riferimento contemplata dal codice della strada, che va da 0,8 a 1,5.
Tale circostanza si aggiungeva al fatto che in capo all'automobilista erano state riconosciute le attenuanti generiche, stimate prevalenti sulle aggravanti, nella massima estensione, al fatto che in suo favore erano stati applicati i benefici della pena sospesa, che presuppone una valutazione prognostica favorevole, e della non menzione e al fatto che egli era incensurato.
Per la Corte di cassazione, quindi, non ci sono dubbi: la sentenza che ha riconosciuto l'automobilista colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebrezza alcoolica va annullata senza rinvio. L'uomo non è punibile.
Corte di cassazione testo sentenza numero 43854/2016